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Sentenza

Sentenza n. 733/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - degli atti e provvedimenti con cui la minore -OMISSIS- non è stata ammessa allo scrutinio finale della classe 2^ A del Liceo Classico “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, della conseguente mancata ammissione al successivo anno scolastico, della pagella riferita al corrente anno scolastico e dei relativi esiti, resi noti a mezzo sistema informatico Argo il 13.6.2025; - del verbale del Consiglio di classe, allo stato non noto, con cui è stato deciso di non ammettere a scrutinio l’alunna -OMISSIS-; - di ogni altro atto di valutazione, allo stato non noto, inerente tale decisione, nonché ed ove occorra della circolare -OMISSIS- del 10.9.2024, delle valutazioni attribuite all’alunna medesima e, in particolare, sempre ove occorra, dei negativi esiti delle verifiche relativi al 2° quadrimestre del corrente anno scolastico, in cui non si è tenuto conto dei bisogni educativi speciali dell’alunna e della presupposta certificazione medica, acquisita dalla scuola e trasfusa nel PDP di -OMISSIS-, anch’esso allo stato non noto in quanto non consegnato.

Giustizia amministrativa202500764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione della studentessa allo scrutinio finale e alla classe successiva, con i relativi atti di valutazione scolastica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui la figlia minorenne non è stata ammessa allo scrutinio finale della classe seconda di un liceo classico e, conseguentemente, alla classe successiva. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 122/2009 e della circolare scolastica applicabile, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, illogicità manifesta, travisamento ed erroneità dei presupposti. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione della direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 in materia di bisogni educativi speciali, sostenendo che nella valutazione dell’alunna non si sarebbe tenuto conto dei suoi bisogni educativi speciali, della certificazione medica acquisita dalla scuola e del relativo piano didattico personalizzato. I ricorrenti avevano inoltre chiesto l’accertamento del diritto dell’alunna a essere ammessa allo scrutinio. In sede cautelare il Tribunale aveva ordinato all’amministrazione scolastica di procedere allo scrutinio, valutando il livello di apprendimento e i risultati conseguiti ai fini della decisione sull’ammissione alla classe successiva.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La parte ricorrente aveva depositato il 6 ottobre 2025 una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, dopo l’adozione della misura cautelare che aveva ordinato lo scrutinio della studentessa. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente dispone dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può quindi dichiarare di avere perduto interesse alla prosecuzione del giudizio. Non è stata pronunciata una decisione sul merito dei motivi relativi alla valutazione scolastica, ai bisogni educativi speciali o alla mancata ammissione allo scrutinio. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della modalità di definizione del giudizio e dell’assenza di ulteriori attività difensive dopo la pronuncia cautelare.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione prima che la causa sia trattenuta per la decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 14 d.P.R. n. 122/2009

    Indicato dai ricorrenti quale parametro asseritamente violato in relazione alla mancata ammissione allo scrutinio finale; il Tribunale non ne ha esaminato il merito.

  • direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 in materia di BES

    Indicata dai ricorrenti quale parametro per la considerazione dei bisogni educativi speciali nella valutazione scolastica; il Tribunale non ne ha esaminato il merito.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata prima della decisione impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
  • Quando il giudizio viene definito per sopravvenuta carenza di interesse dopo una pronuncia cautelare, le spese possono essere integralmente compensate in ragione delle modalità di definizione della controversia e dell’assenza di ulteriori attività difensive.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

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