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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39167/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione di Concetta Lavecchia contestando la mancata valutazione unitaria delle chiamate in correità con le intercettazioni e l'erronea valutazione circa chi avesse convocato gli incontri tenutisi nella pizzeria della Lavecchia. Ndoj ha impugnato la riforma della pena dedotta in appello, contestando la credibilità e l'attendibilità del collaboratore di giustizia Nicola Moretti (sia sul piano soggettivo che su quello dei riscontri esterni), la discrepanza tra i quantitativi dichiarati e quelli sequestrati e l'assenza di riscontri individualizzanti che lo colleghino alle cessioni contestate; ha inoltre censurato l'uso, da parte della Corte territoriale, delle dichiarazioni di Moretti come riscontro reciproco tra episodi diversi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha rigettati. Quanto al ricorso del Pubblico Ministero, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello: gli elementi di chiamata in correità e le intercettazioni non erano idonei a dimostrare che la Lavecchia avesse concretamente convocato e diretto il summit criminoso; le dichiarazioni del collaboratore risultavano vaghe e prive di riscontri individualizzanti tali da scalfire l'insufficienza probatoria. Quanto al ricorso di Ndoj, la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di merito sulla credibilità del collaboratore Moretti e sui riscontri estrinseci (osservazioni, intercettazioni e successiva consegna di stupefacente), considerando logica e non manifestamente illogica la ricostruzione della Corte territoriale; pertanto è stato confermato il decreto di condanna a sei anni di reclusione e 60.000 euro di multa per le specifiche imputazioni confermate in appello, con assoluzi one per le altre contestazioni.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen. (comma secondo e terzo)

    La Corte richiama che i riscontri esterni alle dichiarazioni del chiamante in correità non devono necessariamente avere la consistenza degli indizi di cui al comma secondo: è sufficiente che siano precisi e autonomi e idonei, nella valutazione unitaria, a confermare la prova dichiarativa e a individuare la riferibilità del fatto all'imputato

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    norma citata nel capo di imputazione per l'aggravante; utilizzata nella descrizione dei reati contestati ma non oggetto di specifica interpretazione decisoria

  • art. 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma sostanziale sulla disciplina delle sostanze stupefacenti richiamata nei capi di imputazione; la sentenza valuta l'adeguatezza dei riscontri rispetto alle contestazioni di traffico e cessione

  • art. 81 cod. pen. (capoverso)

    richiamata in relazione alla concorso di persone e alla responsabilità per più reati; non oggetto di specifica reinterpretazione nella decisione

Massime di principio

  • La chiamata in correità va valutata unitariamente con gli altri elementi probatori: non è necessario che ogni riscontro esterno abbia la forza di un'indagine autonoma, ma deve essere indipendente, preciso e avere valenza individualizzante rispetto all'imputato
  • La Corte di legittimità non può rinnovare il giudizio di fatto: può sindacare solo la coerenza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito e la non manifesta illogicità dell'apprezzamento delle intercettazioni e delle dichiarazioni
  • La credibilità del collaboratore non si giudica sulla presunta 'moralità' del pentimento ma sulla coerenza, precisione, spontaneità delle dichiarazioni, sui rapporti con gli imputati e sui riscontri estrinseci che le corroborano
  • I riscontri acquisiti per alcuni episodi possono legittimamente integrare e sostenere la credibilità del chiamante anche per altri fatti collegati, purché sussistano ragioni logiche per una valutazione unitaria (identità dei protagonisti, natura analoga dei fatti, rapporto continuativo)
  • La circostanza che un incontro sia avvenuto in un luogo riconducibile all'imputato non è di per sé sufficiente a provare che l'imputato abbia convocato o diretto l'incontro; occorrono riscontri specifici circa l'iniziativa e la direzione

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