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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30589/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Unico motivo: nullità delle sentenze di merito e violazione degli artt. 178 lett. c), 179, 420-quater e 604 c.p.p. per aver proceduto in assenza dell'imputato notificando gli atti (avviso di conclusione indagini, decreto di citazione a giudizio e decreto d'appello) al difensore di ufficio domiciliatario sulla base di un'elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato il 22/11/2016. Il ricorrente contesta che tale elezione, redatta dalla polizia giudiziaria senza un effettivo rapporto professionale con l'avvocato, non possa valere come prova della conoscenza del procedimento o di una volontaria sottrazione. Contesta inoltre la motivazione della Corte distrettuale che aveva respinto l'eccezione per tardività richiamando l'art. 604, comma 5-bis c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 150/2022) e la mancata presentazione di motivi aggiunti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la dichiarazione di assenza e le notifiche al difensore domiciliatario non erano sufficientemente idonee a dimostrare la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite (Ismail) che impone al giudice di verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il difensore domiciliatario. Poiché la dichiarazione d'assenza risale a data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, la Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 604, comma 5-bis, e ha qualificato la nullità come assoluta. Conseguentemente ha annullato senza rinvio sia la sentenza di primo grado sia quella di appello e ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze. Ha inoltre respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sull'assenza del mandato specifico al difensore, ritenendo la questione connessa alla legittimità stessa della dichiarazione di assenza e non richiedente l'applicazione del nuovo art. 581, comma 1-quater.

Norme richiamate

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme cui il ricorrente denuncia violazione; uso procedurale per la censura sulla nullità e validità delle notifiche/atti

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Rinvio al principio secondo cui la nullità assoluta sussiste quando la notificazione, pur diversamente eseguita, risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza dell'atto; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli sviluppi giurisprudenziali, la nullità conseguente alla notifica al difensore domiciliatario possa essere considerata assoluta

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sul momento e sulla rilevabilità delle nullità connesse agli atti preliminari alla citazione

  • art. 420-bis, comma 2 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non costituisce di per sé presunzione sufficiente della conoscenza del procedimento: il giudice deve accertare che sia stato instaurato un effettivo rapporto professionale che abbia consentito il trasferimento dell'informazione all'imputato

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura; la Corte valuta la correttezza della dichiarazione di assenza e le garanzie procedurali connesse

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Rilevante perché l'avviso previsto da questa norma era stato notificato al difensore domiciliatario; la Corte esamina la valenza di tale notificazione rispetto alla conoscenza dell'imputato

  • art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen.

    Richiamata per segnalare che al momento dell'elezione di domicilio del 2016 non era ancora in vigore la disciplina più recente sulle modalità di nomina/difesa

  • art. 604, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Norma novellata dal d.lgs. 150/2022 che sanerebbe la nullità derivante dalla dichiarazione di assenza se non eccepita nell'atto di appello; la Corte ha escluso la sua applicazione ratione temporis nel caso concreto perché la dichiarazione d'assenza è anteriore all'entrata in vigore del decreto

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 89, comma 1

    "Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stata gia' pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si e' disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale ... anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullita' in appello e alla rescissione del giudicato"

    La disposizione transitoria impedisce di applicare retrospettivamente la novità (art. 604, comma 5-bis) ai casi in cui la dichiarazione di assenza sia stata pronunciata prima dell'entrata in vigore del decreto; perciò la disposizione che sanerebbe la nullità non poteva essere invocata dalla Corte territoriale

  • art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.

    Richiamato dal Procuratore generale per contestare il mancato mandato specifico del difensore in cassazione; la Corte ha ritenuto non applicabile tale vizio alla fattispecie perché l'impugnazione verte sull'ignoranza del processo da parte dell'imputato e sulla invalidità della dichiarazione di assenza

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, specie se resa in fase precoce e redatta dalla polizia giudiziaria, non basta di per sé a dimostrare la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che abbia garantito il trasferimento dell'informazione all'imputato
  • Se il giudice dichiara l'imputato assente e procede senza verificare i presupposti di cui all'art. 420-bis (effettiva conoscenza o volontaria sottrazione), la sentenza di merito può essere viziata da nullità riconducibile al modello notificatorio e, alla luce della giurisprudenza recente, tale nullità può essere qualificata come assoluta
  • Le novità introdotte dal d.lgs. 150/2022 (es. art. 604, comma 5-bis) non si applicano retroattivamente ai casi in cui la dichiarazione di assenza sia stata pronunciata prima dell'entrata in vigore del decreto: in tali situazioni restano operative le regole anteriori e la nullità può essere rilevata anche oltre il termine di deducibilità previsto dalla novella
  • La censura sulla nullità derivante da notifiche al difensore domiciliatario può essere efficace anche in sede di cassazione, e l'eventuale eccezione circa il mandato del difensore (art. 581, comma 1-quater) può risultare inapplicabile o irrilevante se il ricorso fonda sulla contestazione dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato
  • In casi analoghi, la conseguenza pratica è l'annullamento delle decisioni di primo e secondo grado e la restituzione/trasmissione degli atti al pubblico ministero per nuovo procedimento, quando la nullità derivi da vizi del modello notificatorio che hanno impedito la reale conoscenza del processo

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