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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18695/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra reati già definiti con due sentenze irrevocabili di condanna, rideterminando la pena complessiva in otto anni e quattro mesi di reclusione. Il ricorso del difensore censurava unicamente la misura dell'aumento di pena per il reato satellite: secondo la difesa, la motivazione sarebbe fondata su un travisamento delle risultanze di fatto, sarebbe manifestamente illogica per sproporzione dell'aumento rispetto agli altri reati in continuazione e sarebbe contraddittoria perché avrebbe attribuito al ricorrente l'intero quantitativo di sostanza stupefacente importata, mentre egli avrebbe ricevuto solo una quota del carico. La difesa sosteneva inoltre un ruolo marginale del ricorrente nella vicenda di stupefacenti, quale rappresentante del clan, per contestare la valutazione della gravità del fatto ai fini del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse adeguata e che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che la gravità del reato in materia di stupefacenti era stata correttamente valorizzata in relazione alla quantità di droga importata e al suo valore, che il ricorrente risultava comunque condannato per l'importazione di 35 chilogrammi di sostanza stupefacente e che la tesi del ruolo marginale contrastava con un precedente annullamento con rinvio, nel quale era stato invece valorizzato un ruolo associativo apicale del ricorrente sin dal 2008, tale da consentire la ricostruzione di un unico disegno criminoso anche per il fatto del 2010. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato implicitamente per la disciplina della continuazione tra reati e per la rideterminazione della pena complessiva in sede esecutiva

  • art. 620 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo, ma il provvedimento di inammissibilità comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01

    richiamata come precedente per affermare che non è consentita in cassazione una rilettura del compendio fattuale con parametri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice di merito

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, le censure che mirano a contestare la misura dell'aumento per il reato satellite in continuazione sono inammissibili quando, sotto la veste del vizio di motivazione, sollecitano una nuova valutazione del fatto e della gravità concreta del reato.
  • La determinazione dell'aumento di pena per i reati satellite in continuazione è censurabile solo se la motivazione del giudice è realmente mancante, manifestamente illogica o fondata su un travisamento decisivo; non basta contrapporre una diversa lettura del ruolo dell'imputato nella vicenda.
  • In sede di esecuzione, la valutazione della gravità del reato ai fini della continuazione può legittimamente considerare la quantità di sostanza stupefacente importata e il suo valore, anche ove la difesa invochi un ruolo marginale del condannato, se tale tesi non smentisce la condanna definitiva e contrasta con accertamenti già consolidati.
  • Quando una precedente decisione di legittimità ha valorizzato un ruolo apicale del condannato e la riconducibilità dei fatti a un unico disegno criminoso, non è consentito prospettare, per contestare il trattamento sanzionatorio del reato satellite, una ricostruzione fattuale incompatibile con quel giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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