Cassazione Civile, Ordinanza n. 05840/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dalla contribuente per dare esecuzione a un giudicato tributario che le aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione a benefici fiscali collegati a eventi calamitosi. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che l'Agenzia non avesse adempiuto integralmente, avendo corrisposto solo il 50% della somma dovuta, e aveva nominato un commissario ad acta. L'Agenzia ha impugnato la decisione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014, dell'art. 16-octies D.L. 91/2017 conv. in L. 123/2017, dell'art. 9, comma 17, L. 289/2002 e degli artt. 66-bis e 70, comma 10, D.Lgs. 546/1992, oltre che dell'art. 24 Cost., sostenendo che il giudice dell'ottemperanza avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità dei limiti quantitativi al rimborso e non avrebbe considerato la disciplina speciale sulle modalità di attuazione del credito nei limiti delle risorse disponibili.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo perché la CTR non aveva correttamente applicato la disciplina speciale sopravvenuta sui rimborsi per benefici fiscali connessi a eventi calamitosi. Ha affermato che nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, attivare le procedure di contabilità pubblica previste dalla legge, anche mediante nomina di un commissario ad acta, senza poter disporre una falcidia del diritto patrimoniale già accertato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione di legge denunciato in cassazione
art. 360 n. 4 c.p.c.
norma processuale invocata per il vizio di nullità della sentenza o del procedimento
art. 1, comma 665, L. 190/2014
disciplina speciale dei rimborsi fiscali connessi a eventi calamitosi; i limiti quantitativi e le modalità attuative del credito restitutorio sono modalità procedimentali stabilite dalla legge e vanno verificate in sede di ottemperanza
art. 16-octies D.L. 91/2017 conv. in L. 123/2017
norma sopravvenuta che modifica il regime dei rimborsi e si applica alla fase di esecuzione e attuazione del giudicato, se vigente al momento del giudizio di ottemperanza
art. 29 D.L. 162/2019
richiamato come ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi da eventi calamitosi e dei relativi limiti procedurali
art. 9, comma 17, L. 289/2002
norma richiamata nel motivo di ricorso in collegamento con la disciplina dei rimborsi fiscali oggetto di esecuzione
art. 66-bis D.Lgs. 546/1992
richiamato quale norma processuale tributaria relativa al giudizio di ottemperanza
art. 70, comma 10, D.Lgs. 546/1992
norma sul giudizio di ottemperanza tributaria, in base alla quale il giudice deve dare attuazione al giudicato adottando i provvedimenti necessari
art. 24 Cost.
richiamato nel ricorso, ma la Corte valorizza piuttosto la lettura costituzionalmente orientata della disciplina che non consente falcidie del credito accertato
artt. 3 e 23 Cost.
richiamati nella pronuncia della Corte costituzionale menzionata; la Consulta ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità e ha qualificato i limiti come modalità attuative del credito
art. 380-bis c.p.c.
norma sul procedimento camerale non partecipato richiamata nel provvedimento
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria avente ad oggetto un credito di rimborso già accertato con giudicato, il giudice deve verificare anche la sopravvenuta disciplina speciale che regola le modalità e i limiti di esecuzione del rimborso, se applicabile alla fase esecutiva pendente.
- I limiti quantitativi e procedimentali previsti dalla legge per i rimborsi fiscali connessi a eventi calamitosi non incidono sull'esistenza del diritto accertato, ma sulle modalità di attuazione del comando giudiziale; pertanto vanno applicati dal giudice dell'ottemperanza.
- In caso di incapienza dei fondi stanziati per l'esecuzione del rimborso, il giudice dell'ottemperanza deve attivare le procedure di contabilità pubblica previste dalla normativa speciale, anche mediante nomina di un commissario ad acta, per assicurare l'integrale esecuzione del giudicato.
- Nel procedimento di attuazione del giudicato, la verifica dei presupposti di operatività della disciplina speciale attiene all'esecuzione del comando giudiziale e non è soggetta alla rigida ripartizione degli oneri di allegazione e prova tipica del giudizio di cognizione.
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