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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39818/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, preso atto della definizione agevolata della lite fiscale ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 e dell'assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto, ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura proposta dall'Agenzia delle Entrate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale della Guardia di Finanza su una società di persone per gli anni d'imposta 1999, 2000 e 2001, estesa anche ai conti correnti della società e a un conto parallelo intestato ai due soci coniugi. L'indagine bancaria evidenziava movimenti ritenuti non giustificati; la contribuente li spiegava richiamando un fido bancario concesso ai soli soci e non alla società. All'esito della verifica erano stati emessi un avviso di accertamento ai fini IRAP e IVA per il 2001 e un successivo atto di contestazione di violazioni tributarie. I contribuenti avevano impugnato gli atti sostenendo, tra l'altro, che l'accertamento era stato fondato su un periodo infrannuale non significativo e che non incombeva sui soci l'onere di giustificare l'intera movimentazione annua del conto privato, ma solo gli specifici movimenti contestati. I primi due gradi di giudizio si erano conclusi favorevolmente per società e soci; l'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato. In corso di giudizio, però, la parte contribuente ha depositato istanza e poi prova di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con pagamento di tutte le rate; decorso inutilmente il termine per l'istanza di trattazione e in assenza di diniego, la causa è stata dichiarata estinta.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La definizione agevolata della controversia comporta, in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e in assenza di diniego notificato, l'estinzione del processo; il diniego è impugnabile e, se non interviene, la controversia deve essere dichiarata estinta.

  • legge 17 dicembre 2018, n. 136

    Norma di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata quale base della definizione agevolata.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese nel provvedimento di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria è stata validamente definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge e nessuna parte chiede la trattazione entro il termine perentorio, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
  • In presenza di definizione agevolata perfezionata e di mancato diniego tempestivo, la Corte prende atto della cessazione della materia del contendere e non decide i motivi di ricorso.
  • Nel regime della definizione agevolata delle liti fiscali, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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