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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-283/20

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 febbraio 2022. — CO e a. contro MJ e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail francophone de Bruxelles. — Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Missione dell’Unione europea sullo “Stato di diritto” in Kosovo (Eulex Kosovo) – Azione comune 2008/124/PESC – Articolo 8, paragrafi 3 e 5, articolo 9, paragrafo 3, e articolo 10, paragrafo 3 – Qualità di datore di lavoro del personale della missione – Articolo 16, paragrafo 5 – Effetto surrogatorio. — Causa C-283/20

Giurisprudenza europea62020CJ0283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce chi debba rispondere in giudizio delle contestazioni del personale civile internazionale di EULEX Kosovo per fatti anteriori alla riforma del 2014. Interpreta l’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/124 come una clausola di subentro della missione nei diritti e obblighi precedenti, con effetto dal 15 giugno 2014. Ne deriva che EULEX Kosovo è la convenuta corretta per le domande relative all’esecuzione del mandato, anche se i fatti contestati risalgono a prima dell’entrata in vigore della decisione 2014/349.

Quale soggetto debba essere considerato datore di lavoro e responsabile in giudizio del personale civile internazionale di EULEX Kosovo per i rapporti sorti prima del 12 giugno 2014, alla luce dell’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/124/PESC.

La questione giuridica

Se gli articoli 8, paragrafi 3 e 5, 9, paragrafo 3, e 10, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124/PESC, eventualmente letti insieme all’articolo 16, paragrafo 5, della medesima azione comune come modificata, debbano essere interpretati nel senso che il capomissione, la Commissione, il SEAE, il Consiglio o altro ente fossero il datore di lavoro del personale civile internazionale di EULEX Kosovo prima del 12 giugno 2014, oppure se, dal 15 giugno 2014, la responsabilità e la qualità di convenuto spettino a EULEX Kosovo.

Principio di diritto

L’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/124/PESC, come modificata dalla decisione 2014/349/PESC, va interpretato nel senso che, a decorrere dal 15 giugno 2014, EULEX Kosovo subentra nei diritti e negli obblighi dei soggetti precedentemente responsabili dell’esecuzione della missione ed è responsabile, e quindi convenuta, per qualsiasi ricorso relativo alle conseguenze dell’esecuzione del mandato, anche se i fatti dedotti sono anteriori al 12 giugno 2014; tale disposizione comporta un effetto surrogatorio e non si limita ai soli fatti sorti dopo quella data.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio
  • Articolo 8, paragrafi 3 e 5, azione comune 2008/124/PESC
  • Articolo 9, paragrafo 3, azione comune 2008/124/PESC
  • Articolo 10, paragrafo 3, azione comune 2008/124/PESC
  • Articolo 15 bis, azione comune 2008/124/PESC come modificata dalla decisione 2014/349/PESC
  • Articolo 16, paragrafo 5, azione comune 2008/124/PESC come modificata dalla decisione 2014/349/PESC
  • Articolo 20, azione comune 2008/124/PESC come modificata dalla decisione 2014/349/PESC
  • Decisione 2014/349/PESC del Consiglio
  • Articolo 21 TUE

Quale soggetto è responsabile in giudizio per le controversie del personale di EULEX Kosovo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal du travail francophone de Bruxelles in una controversia di lavoro promossa da 45 membri o ex membri del personale civile internazionale di EULEX Kosovo. La questione nasce dalla modifica del regime della missione con la decisione 2014/349/PESC e concerne l’individuazione del soggetto legittimato passivamente per le domande risarcitorie e relative al rapporto di lavoro.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti contestavano la riclassificazione delle loro funzioni, la modifica delle condizioni di lavoro, il mancato rinnovo di alcuni contratti e, per taluni profili, il trattamento previdenziale applicato. In origine l’azione era stata proposta contro MJ, in qualità di capomissione, nonché contro Commissione, SEAE e Consiglio; questi ultimi sostenevano però che, dopo la modifica dell’azione comune, solo EULEX Kosovo dovesse rispondere delle denunce e degli obblighi derivanti dall’esecuzione del mandato.

Il giudice del rinvio aveva già ritenuto che, per il periodo successivo al 12 giugno 2014, MJ dovesse essere escluso come convenuto in proprio e che anche Commissione, Consiglio e SEAE non dovessero più essere parte, poiché EULEX Kosovo aveva acquisito personalità giuridica propria. Rimaneva invece dubbia la situazione per il periodo anteriore a tale data.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 8, paragrafi 3 e 5, dell’azione comune 2008/124/PESC, relativo ai poteri del capomissione e alla gestione del bilancio;
  • l’articolo 9, paragrafo 3, che consente l’assunzione di personale internazionale e locale su base contrattuale;
  • l’articolo 10, paragrafo 3, secondo cui condizioni d’impiego, diritti e obblighi del personale civile internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra capomissione e singoli membri del personale;
  • l’articolo 15 bis, introdotto dalla decisione 2014/349/PESC, che riconosce a EULEX Kosovo capacità contrattuale, patrimoniale e processuale;
  • l’articolo 16, paragrafo 5, della medesima azione comune come modificata, che attribuisce a EULEX Kosovo la responsabilità per le denunce e gli obblighi derivanti dall’esecuzione del mandato a decorrere dal 15 giugno 2014, salvo colpa grave del capomissione.

Ricevibilità della domanda

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Precisa che le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza e che il diniego di risposta è possibile solo se l’interpretazione richiesta non ha alcun rapporto con la controversia principale o se il problema è puramente teorico. Nel caso di specie, non emergeva in modo manifesto l’inapplicabilità delle disposizioni invocate, né la questione era resa teorica dalla presenza di un procedimento parallelo o dalla giurisprudenza Jenkinson.

Ragionamento della Corte

La Corte riformula la questione del giudice del rinvio in termini più ampi, includendo anche l’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune come modificata, perché tale disposizione è decisiva per individuare il soggetto responsabile e quindi il convenuto corretto.

Sul piano letterale, la Corte osserva che l’espressione «a decorrere dal 15 giugno 2014» non indica il momento in cui devono essere stati commessi i fatti, ma il momento dal quale EULEX Kosovo assume la responsabilità per ogni denuncia e obbligo derivante dall’esecuzione del mandato. Ne deriva un effetto di subentro nei diritti e negli obblighi dei soggetti precedentemente responsabili, anche per contenziosi già in corso.

Sul piano sistematico, tale lettura è confermata dall’articolo 15 bis, che attribuisce a EULEX Kosovo la capacità di stipulare contratti, assumere personale, stare in giudizio e compiere atti necessari all’attuazione della missione. Sul piano teleologico, l’interpretazione è coerente con la finalità della decisione 2014/349/PESC, adottata per rafforzare la missione in un contesto potenzialmente deteriorabile ai sensi dell’articolo 21 TUE.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/124/PESC, come modificata dalla decisione 2014/349/PESC, deve essere interpretato nel senso che, dal 15 giugno 2014, EULEX Kosovo è designata come responsabile e quindi come convenuta in qualsiasi ricorso relativo alle conseguenze dell’esecuzione della missione che le è stata affidata, anche quando i fatti sottesi al ricorso sono anteriori al 12 giugno 2014, data di entrata in vigore della decisione di modifica.

Portata pratica per i professionisti

Per le controversie del personale delle missioni PESC, la pronuncia distingue tra il momento dei fatti e il momento dell’assunzione della responsabilità processuale da parte della missione. In concreto, per i ricorsi fondati su atti anteriori al 12 giugno 2014, la legittimazione passiva va individuata tenendo conto del subentro operato dall’articolo 16, paragrafo 5, che trasferisce il contenzioso a EULEX Kosovo dal 15 giugno 2014.

Come è indicizzato

Materiepescpersonale delle missioni uelavoro e contratti di lavororesponsabilità dell’unione europeacontenzioso del personale internazionale

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