Sentenza n. 2321/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Como n. -OMISSIS- del 10 marzo 2025, avente ad oggetto la “programmazione servizi per la prima infanzia anno formativo 2025-2026”, pubblicata all’Albo Pretorio dal 12 marzo 2025 al 26 marzo 2025, con la quale il Consiglio comunale di Como ha approvato «limitatamente ai servizi per la prima infanzia gestiti direttamente dal Comune di Como ovvero gestiti da privati convenzionati, la programmazione dei servizi per la prima infanzia dall’anno formativo 2025/2026 come da tabella sotto riportata (…)», di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso, compresa la proposta di deliberazione approvata della Giunta comunale con deliberazione n. 45 del 21 febbraio 2025, avente ad oggetto: «sottoposizione al consiglio comunale della proposta recante: programmazione servizi per la prima infanzia dall''anno formativo 2025/2026».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale di Como sulla programmazione dei servizi per la prima infanzia per l’anno formativo 2025-2026, nella parte relativa al trasferimento/soppressione di un asilo nido comunale, e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione comunale che, nell’ambito della riorganizzazione dei servizi per la prima infanzia, disponeva il trasferimento/soppressione dell’asilo nido frequentato dai loro figli. Hanno dedotto: violazione degli artt. 2, 3, 4, 34, 35 e 37 Cost., degli artt. 1 e 3 d.lgs. 65/2017 e della disciplina regionale, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta e sviamento, sostenendo che la delibera non spiegasse le ragioni della chiusura né la sua funzionalità rispetto agli obiettivi dichiarati; violazione dell’art. 1 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di adeguatezza e proporzionalità, poiché la soppressione avrebbe imposto alle famiglie un sacrificio eccessivo, interrompendo la continuità educativa e il servizio di prossimità; violazione dell’art. 1, comma 449, lett. d-sexies), l. 232/2016, come modificato dall’art. 1, comma 172, l. 234/2021, per errori nel calcolo dei posti disponibili e del tasso di copertura, derivanti dal doppio conteggio di posti convenzionati, dall’inclusione delle sezioni primavera e dei posti degli asili nido privati non convenzionati. Il Comune ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha prescisso dall’esame dell’eccezione preliminare, ritenendo il ricorso infondato. Ha qualificato la delibera come atto di gestione e programmazione di un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, espressione di ampia discrezionalità amministrativa e politica, spettante al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. 267/2000. Il sindacato giurisdizionale è pertanto limitato alla verifica di errori palesi, manifesta irrazionalità o irragionevolezza. Il primo motivo è stato respinto perché la delibera indicava i presupposti della riorganizzazione: razionalizzazione delle strutture, miglior rapporto costi-benefici, valorizzazione della gestione indiretta e convenzionata, numero dei bambini residenti e superamento del livello minimo di copertura, pari a una percentuale del 43,64% rispetto al 33% previsto. L’offerta complessiva non risultava diminuita, essendo programmato l’aumento dei posti da 697 a 744, con rispetto del rapporto tra personale e bambini. La chiusura della sede non comportava la soppressione del servizio: ai bambini era garantita l’assegnazione ad altre strutture comunali o convenzionate, con possibilità di scelta prioritaria e, in un caso, mantenimento della figura educativa di riferimento. La continuità educativa non richiede l’immutabilità della sede fisica, ma la coerenza del progetto, l’accompagnamento nella transizione e la presenza di personale qualificato. È stata inoltre esclusa la dimostrazione di un effettivo rapporto istituzionalizzato tra l’asilo nido e la scuola dell’infanzia vicina. Il secondo motivo è stato respinto perché la riorganizzazione perseguiva obiettivi di miglioramento del servizio e offriva numerose alternative agli utenti; la richiesta di mantenere il ciclo formativo nella sede originaria riguardava il merito della scelta amministrativa, non sindacabile dal giudice di legittimità in assenza di manifesta irrazionalità. Il terzo motivo è stato respinto perché, ai fini del calcolo della copertura dei servizi educativi per l’infanzia, è legittimo includere le sezioni primavera e i posti autorizzati degli asili nido privati, oltre ai servizi pubblici e convenzionati. Il decreto ministeriale 24 marzo 2025 conferma tale criterio. Anche sottraendo i 25 posti conteggiati due volte, il livello di copertura sarebbe rimasto superiore alla soglia normativa. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. 267/2000
organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione
La competenza a decidere l’organizzazione dei pubblici servizi locali spetta al Consiglio comunale, quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
art. 113-bis d.lgs. 267/2000
La norma è richiamata quale fondamento dell’ampia discrezionalità comunale nella scelta del modello gestionale dei servizi pubblici locali.
art. 11, comma 1, d.lgs. 286/1999
con modalità che promuovono il miglioramento della qualità
La programmazione dei servizi deve perseguire modalità di erogazione orientate al miglioramento qualitativo.
artt. 1 e 2, comma 3, d.lgs. 65/2017
nidi e micronidi ... sezioni primavera ... servizi integrativi
I servizi educativi per l’infanzia comprendono nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi; tali categorie possono rilevare nella determinazione dell’offerta complessiva e del livello di copertura.
art. 1, comma 449, lett. d-sexies), l. 232/2016, come modificato dall’art. 1, comma 172, l. 234/2021
incrementare in percentuale ... il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia ... sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire
Il livello di copertura è calcolato considerando l’insieme dei servizi educativi per l’infanzia rilevanti secondo la disciplina di settore.
art. 1 l. 241/1990
È richiamato in relazione ai principi di adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.
art. 97 Cost.
È richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Le deliberazioni comunali di programmazione e riorganizzazione territoriale dei servizi educativi per l’infanzia costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e politica; sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori palesi, manifesta irrazionalità o manifesta irragionevolezza.
- La scelta di trasferire o sopprimere la sede di un asilo nido non equivale alla soppressione del servizio quando l’amministrazione mantenga un’offerta complessiva adeguata e garantisca agli utenti l’accesso ad altre strutture, anche comunali o convenzionate.
- La continuità educativa non implica necessariamente l’immutabilità della sede fisica frequentata dal minore, potendo essere assicurata mediante la coerenza del progetto educativo, l’accompagnamento nelle fasi di transizione e la presenza di personale qualificato o di figure educative di riferimento.
- Nell’esercizio della propria discrezionalità organizzativa, l’amministrazione può privilegiare obiettivi di razionalizzazione, efficienza e miglior rapporto costi-benefici, purché la scelta sia sorretta dai criteri generali indicati nell’atto e non risulti affetta da errori palesi o manifesta irragionevolezza.
- Ai fini della determinazione del livello di copertura dei servizi educativi per l’infanzia, possono essere computati, secondo la disciplina applicabile, i posti dei nidi e micronidi pubblici e privati, anche convenzionati, nonché quelli delle sezioni primavera; un errore di conteggio non determina l’illegittimità della programmazione se, anche dopo la correzione, la soglia minima di copertura resta rispettata.
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