Cassazione Civile, Ordinanza n. 10214/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012 nei confronti di una società, recuperando a tassazione maggiori ricavi e determinando un maggiore reddito d'impresa. Dopo la proposizione del ricorso introduttivo, la società era stata dichiarata fallita. Il giudice di primo grado aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, ritenendo inammissibile l'istanza di trattazione proposta dalla società in persona dell'ex rappresentante legale, per difetto di legittimazione ad agire ex art. 43 l. fall., poiché il curatore non aveva proposto il ricorso non per inerzia, ma perché aveva ritenuto l'impugnazione non utile per la massa. In appello, la società aveva censurato la decisione, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto il gravame, rimettendo la causa al primo giudice sul presupposto della legittimazione straordinaria del fallito a impugnare l'atto impositivo quando gli organi concorsuali siano rimasti inerti. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 59 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la rimessione al primo grado è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma e che l'estinzione dichiarata con sentenza non rientra tra essi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 59 del d.lgs. n. 546/1992 prevede ipotesi tassative ed eccezionali di rimessione della causa al primo grado e che la lettera c) della disposizione riguarda soltanto la declaratoria di estinzione pronunciata in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale, non anche l'estinzione dichiarata con sentenza dal giudice di primo grado. Poiché nel caso concreto vi era stata una sentenza del primo giudice che aveva dichiarato l'estinzione del processo, la Corte ha cassato la decisione impugnata che aveva rimesso la causa al primo grado, disponendo il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese, compreso il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"Le cause di rimessione della lite in primo grado hanno carattere tassativo e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva"
la rimessione al primo grado è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla norma; l'ipotesi di estinzione richiamata dalla lettera c) si riferisce esclusivamente alla declaratoria resa in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale, non all'estinzione dichiarata con sentenza.
viene richiamato per affermare che la legittimazione del fallito a impugnare sussiste solo in presenza di inerzia del curatore; se il curatore non impugna per scelta consapevole e non per inerzia, manca la capacità processuale del fallito.
è richiamato dall'Ufficio come eccezione preliminare in appello per contestare l'interesse ad agire dell'appellante, ma la Corte di cassazione non si sofferma su questo profilo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il vizio denunciato in cassazione, sotto il profilo della nullità della sentenza impugnata per violazione di norme processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la rimessione della causa al primo grado da parte del giudice di appello è possibile solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 59 d.lgs. n. 546/1992; fuori da tali casi, il giudice di secondo grado deve decidere nel merito.
- La previsione relativa alla declaratoria di estinzione del processo si applica soltanto quando l'estinzione sia stata pronunciata in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale, e non quando il primo giudice abbia dichiarato l'estinzione con sentenza.
- Il principio del doppio grado non impone che ogni controversia sia decisa da entrambi i giudici di merito, essendo sufficiente che la questione sia proposta a due giudici di grado diverso; l'appello tributario conserva natura sostitutiva.
- Il fallito può impugnare l'atto impositivo solo se il curatore rimane inerte; in mancanza di inerzia assoluta, difetta la capacità processuale del fallito, vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
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