Cassazione Civile, Ordinanza n. 26559/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un’ingiunzione di pagamento emessa per il mancato versamento di alcune rate di un finanziamento agevolato. Il giudice di merito aveva rigettato l’opposizione; il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Con il primo ha dedotto la carenza di potere dell’ente creditore a emettere l’ingiunzione, assumendo che il prestito fosse stato originariamente erogato da altra società e non dalla resistente. Con il secondo ha censurato la ritenuta irrilevanza della mancata o irrituale notificazione dell’ingiunzione ai fini della sua validità e della possibilità di contestare la pretesa. Con il terzo ha contestato la ripartizione dell’onere probatorio e ha sostenuto che la pattuizione di interessi ultralegali richiedesse la forma scritta ad substantiam, oltre a richiamare norme su mutuo e disciplina del credito. Con il quarto ha dedotto la prescrizione del credito, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla stipula del contratto e che fosse quinquennale, non decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la corte territoriale aveva accertato il trasferimento del credito alla società resistente e la sua legittimazione alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi della normativa speciale richiamata; infondato il secondo, perché l’ingiunzione fiscale è valida ed efficace anche indipendentemente dalla notifica, che incide solo sulla procedibilità dell’azione esecutiva e sul termine per opporsi; infondato il terzo, perché dalla documentazione risultava l’effettiva erogazione del finanziamento e l’impegno alla restituzione rateale con interessi agevolati e di mora, con conseguente correttezza della prova del credito e insussistenza del vizio denunciato sulla forma; infondato il quarto, perché nel mutuo il diritto al rimborso si prescrive dalla scadenza dell’ultima rata e il termine è decennale, trattandosi di debito unico rateizzabile. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 23 Cost.
Invocato dal ricorrente per contestare il potere di emissione dell’ingiunzione; la Corte ha respinto la censura alla luce della normativa speciale sulla riscossione coattiva dei crediti pubblici.
R.D. 14 aprile 1910, n. 639, artt. 2 e 3
L’ingiunzione fiscale è atto amministrativo contenente l’ordine di pagare una somma e la sua validità non è esclusa dalla sola mancanza di notificazione; la notifica rileva soprattutto per l’opposizione e l’azione esecutiva.
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 46, art. 17, commi 3-bis e 3-ter
Consente l’autorizzazione ministeriale alla riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti di società a partecipazione pubblica; in presenza dell’autorizzazione, la società procede all’iscrizione a ruolo.
D.M. 4 febbraio 2008
È richiamato quale atto autorizzativo della riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti gestiti dalla società resistente.
art. 156 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla notificazione, ma la Corte ha escluso che eventuali irregolarità della notifica incidano sulla validità sostanziale dell’ingiunzione.
art. 163 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di vizi dell’atto e della notifica; la censura è stata respinta.
art. 32 D.Lgs. 150/2011
Richiamato dal ricorrente in relazione al regime dell’opposizione all’ingiunzione; non ha condotto all’accoglimento del motivo.
art. 3 R.D. 14 aprile 1910, n. 639
La Corte ha precisato che la notifica incide sulla decorrenza del termine di opposizione e sulla procedibilità dell’azione esecutiva, non sulla validità intrinseca dell’ingiunzione.
art. 117 TUB
Richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di forma scritta e delle regole sui tassi; la Corte ha ritenuto infondata la censura in base al contenuto documentale del rapporto.
art. 1813 c.c.
È richiamato per la qualificazione del rapporto di mutuo; la Corte ha confermato che si trattava di somma da restituire ratealmente.
art. 1284, comma 3, c.c.
Invocato per la pattuizione di interessi ultralegali; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
artt. 1346, 1418 e 1421 c.c.
Richiamati dal ricorrente per dedurre nullità e invalidità della pattuizione; la Corte ha escluso i vizi denunciati.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta fosse sufficiente a provare il credito.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati per contestare la valutazione della prova; la Corte non ha ravvisato violazioni.
art. 2935 c.c.
Richiamato per la decorrenza della prescrizione; la Corte ha affermato che nel mutuo il termine decorre dalla scadenza dell’ultima rata.
art. 2946 c.c.
La Corte ha applicato il termine decennale di prescrizione al credito da mutuo.
art. 183 c.c.
Richiamato nel quarto motivo, ma non ha inciso sull’esito della decisione.
art. 1184 c.c.
Richiamato nel quarto motivo sulla scadenza dell’obbligazione; la Corte ha ribadito che la scadenza rilevante è quella dell’ultima rata.
art. 2033 c.c.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte ha escluso la prescrizione dedotta dal ricorrente.
art. 2948, n. 4, c.c.
La Corte ha escluso l’applicazione della prescrizione quinquennale, perché il debito da mutuo è unitario e solo rateizzato.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’ingiunzione fiscale conserva validità ed efficacia anche se la notificazione manca o è irregolare; tale vizio incide, al più, sulla decorrenza del termine per opporsi e sulla procedibilità dell’esecuzione, non sulla fondatezza sostanziale della pretesa una volta che l’atto sia stato portato a conoscenza del destinatario.
- Quando una società a partecipazione pubblica è autorizzata alla riscossione coattiva mediante ruolo di specifici crediti, essa è legittimata a procedere all’iscrizione a ruolo e all’emissione dell’ingiunzione secondo la disciplina speciale applicabile.
- Nel contratto di mutuo rateale il credito alla restituzione è unitario: la prescrizione del diritto al rimborso decorre dalla scadenza dell’ultima rata e si applica il termine ordinario decennale, non la prescrizione breve dei debiti periodici.
- Ai fini della prova del credito derivante da finanziamento, è sufficiente la documentazione contrattuale e contabile che dia conto dell’erogazione del capitale e dell’impegno alla restituzione secondo le condizioni pattuite; in assenza di specifiche anomalie, non si può addossare al debitore una prova negativa dell’inesistenza del credito.
- La pattuizione di interessi convenzionali in un mutuo non è di per sé invalida per il solo fatto che superi il tasso legale, ove il rapporto e le condizioni economiche risultino documentalmente pattuiti e non emergano i vizi denunciati dal ricorrente.
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