Sentenza n. 1025/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Gallipoli – Settore 3 Demanio e Patrimonio - prot. n. 0045622 datato 01.09.2021, notificato in data 14.09.2021, avente ad oggetto “richiesta di concessione demaniale marittima per la realizzazione di una spiaggia libera con servizi località Padula Bianca, prot. in entrata n. 12236 del 26.03.2015. Rigetto” nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali a quello oggi impugnato e in particolare, ove occorra, del preavviso di rigetto prot. in uscita n. 32539 del 24.06.2021 e della nota della Regione Puglia – Servizio Demanio Marittimo – prot. n. 0011108 del 15.06.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio della concessione demaniale marittima per la realizzazione di una spiaggia libera con servizi in località Padula Bianca, unitamente agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel 2015 un’istanza per ottenere una concessione demaniale marittima relativa a un’area di 831,19 mq, destinata alla realizzazione di una spiaggia a ingresso libero con servizi a pagamento. Dopo un precedente diniego e una richiesta di riesame, il Comune, a seguito di preavviso di rigetto del 2021, ha nuovamente respinto l’istanza ritenendo l’area non prevista dal PCC adottato. Il ricorrente ha dedotto: violazione dei commi 679, 680 e 681 dell’art. 1 della l. 145/2018, vizio di motivazione e violazione del principio tempus regit actionem, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza e lamentando il superamento dei termini procedimentali; violazione dell’art. 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, assumendo che la domanda fosse compatibile con una successiva procedura a evidenza pubblica; in via subordinata, illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l.r. 17/2015; violazione delle NTA del PRC ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che l’amministrazione deve applicare la disciplina vigente al momento dell’adozione del provvedimento finale, non quella vigente alla presentazione dell’istanza. Il decorso dei termini procedimentali non incide sulla legittimità del diniego, poiché il ricorrente non aveva attivato i rimedi contro l’inerzia o il ritardo dell’amministrazione. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l’istanza fosse diretta a ottenere il rilascio diretto della concessione e, comunque, che neppure una procedura selettiva avrebbe potuto condurre al rilascio del titolo in assenza della previa approvazione del PCC. Secondo il TAR, l’approvazione del PCC costituisce presupposto necessario e imprescindibile per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime; il PRC non è di per sé idoneo a individuare e localizzare i lotti concedibili. È stata ritenuta irrilevante, prima ancora che infondata, la censura relativa alla disciplina transitoria della l.r. 17/2015 e irrilevante la questione di legittimità costituzionale, poiché l’infondatezza del ricorso consentiva di prescindervi. Il quarto motivo è stato dichiarato irrilevante. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 1, commi 679, 680 e 681, l. 145/2018
La disciplina sopravvenuta applicabile al momento dell’adozione del provvedimento finale deve essere osservata dall’amministrazione nella definizione del procedimento relativo al rilascio della concessione.
art. 18 regolamento di esecuzione del codice della navigazione
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla possibilità di procedere mediante gara o procedura selettiva, ma la censura è stata ritenuta infondata perché mancava il presupposto urbanistico-amministrativo costituito dalla previa approvazione del PCC.
art. 17, comma 2, l.r. Puglia 17/2006
È stato invocato dal ricorrente per sostenere l’applicabilità del PRC in seguito alla decadenza del PCC, ma il TAR non ha ritenuto tale disciplina sufficiente a consentire il rilascio della concessione in assenza del PCC.
art. 8 l.r. Puglia 17/2015
La questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione, poiché il ricorso era infondato per altre ragioni.
art. 2 l. 241/1990
Il superamento del termine di conclusione del procedimento non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento tardivo; l’interessato deve utilizzare gli specifici rimedi previsti contro l’inerzia o il ritardo dell’amministrazione.
Massime di principio
- L’amministrazione deve applicare, nel provvedimento conclusivo, l’assetto normativo vigente al momento della decisione, anche quando il procedimento sia stato avviato sotto una disciplina precedente, salvo specifiche disposizioni transitorie incompatibili con tale regola.
- Il mero superamento del termine di conclusione del procedimento non comporta l’illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, quando l’interessato non abbia attivato i rimedi previsti dall’ordinamento contro l’inerzia o il ritardo dell’amministrazione.
- Per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, la previa approvazione del PCC costituisce presupposto necessario e imprescindibile; in sua assenza non è possibile procedere validamente neppure mediante gara o altra procedura selettiva.
- Il PRC non costituisce titolo sufficiente per il rilascio di una concessione demaniale marittima quando non consenta, in concreto, l’individuazione e la localizzazione dei lotti concedibili.
- La questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata è irrilevante quando la domanda possa essere definita mediante una distinta e autonoma ragione di infondatezza.
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