Sentenza n. 1454/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, n. 1598/2025, recante condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, n. 1598/2025. Tale sentenza aveva condannato l'amministrazione al pagamento di euro 7.665,55, oltre interessi legali e all'eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione monetaria e interessi, quale indennità sostitutiva delle ferie non fruite per gli anni scolastici indicati nel titolo. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna alla penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, rilevando che il titolo giudiziale era stato ritualmente notificato al Ministero, era passato in giudicato ed era decorso il termine di legge per adempiere, senza che l'amministrazione avesse provveduto o opposto ragioni giustificative. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inutile decorso del termine, ha nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per gli adempimenti sostitutivi, previa richiesta della ricorrente. Il commissario dovrà trasmettere al TAR una relazione dettagliata tramite PAT e non avrà diritto a compenso, in quanto dipendente pubblico della struttura debitrice. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché le somme dovute producono già gli interessi previsti dal titolo esecutivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 900,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l'eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive.
art. 114, comma 4, lettera e), d.lgs. n. 104/2010
Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché il credito produceva già gli interessi previsti dal titolo esecutivo.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
È richiamato quale disposizione rilevante ai fini del decorso del termine di legge per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria derivante dal titolo giudiziale nei confronti dell'amministrazione.
d.m. n. 55/2014
È stato utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale notificato all'amministrazione è passato in giudicato ed è decorso il termine legale per l'adempimento, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e la dichiarazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega, e non deve essere remunerato quando sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa obbligata.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando il credito oggetto del giudicato produce già interessi secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo.
- La mancata contestazione dell'inottemperanza da parte dell'amministrazione costituita, unitamente alla prova della notificazione e del passaggio in giudicato del titolo e del decorso del termine per adempiere, è sufficiente a fondare l'ordine giudiziale di esecuzione.
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