Sentenza n. 332/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’ottemperanza dell’ordinanza del Tribunale Civile di Roma n. 8556 del 2 maggio 2024, con cui è stato accertato e dichiarato il possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo ai ricorrenti ed è stato ordinato al Ministero dell’Interno e, per esso, all’Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza del Tribunale civile di Roma che aveva dichiarato la cittadinanza italiana iure sanguinis e ordinato le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni tenute all'esecuzione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza dell'ordinanza del Tribunale civile di Roma n. 8556 del 2 maggio 2024, deducendo che, nonostante le diffide del 23 gennaio, 4 marzo e 30 aprile 2025, il Ministero dell'Interno e l'Ufficiale dello stato civile del Comune di Milano non avessero completato gli adempimenti relativi alla trascrizione degli atti di nascita e matrimonio e alla registrazione della cittadinanza italiana iure sanguinis. Hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta. Le amministrazioni hanno sostenuto che l'inerzia fosse imputabile ai ricorrenti, i quali non avevano trasmesso la documentazione richiesta dall'Ufficio di Stato Civile. È emerso che l'ordinanza giudiziale era stata trascritta il 3 ottobre 2024 nel Registro delle Cittadinanze e che l'Ufficio Nascite, l'8 ottobre 2024, aveva richiesto per ciascun interessato un'istanza di trascrizione degli atti di nascita, contenente i dati necessari e corredata dalla documentazione indicata. I ricorrenti non avevano fornito tale documentazione, limitandosi a chiedere aggiornamenti sullo stato delle pratiche. La PEC del 3 dicembre 2024 riguardava inoltre istanze relative a persone e pratiche diverse.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di ottemperanza. Ha ricordato che il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato o del provvedimento giudiziale azionato e che l'esecuzione dell'ordine del giudice costituisce un dovere inderogabile dell'amministrazione destinataria. Nel caso concreto, tuttavia, ha accertato che il Comune aveva già trascritto l'ordinanza nel Registro delle Cittadinanze e aveva richiesto ai ricorrenti la documentazione necessaria per completare le trascrizioni degli atti di nascita e matrimonio. La mancata produzione della documentazione richiesta impediva di imputare all'amministrazione l'inerzia lamentata. Il giudice ha precisato che l'attività dell'Ufficiale di Stato Civile non consiste in una mera iscrizione automatica, ma comprende verifiche sulla regolarità e completezza degli atti e sulla corrispondenza dei dati al provvedimento giudiziale. Non è stato quindi nominato il commissario ad acta. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 396/2000
Il TAR lo richiama per precisare che eventuali omissioni o discordanze nei dati degli atti da trascrivere, rispetto al provvedimento dichiarativo della cittadinanza, devono essere sottoposte a rettifica mediante ricorso al tribunale competente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve limitarsi alla concreta esecuzione del provvedimento giudiziale azionato, senza estendere la cognizione ad altre domande, anche se connesse al medesimo provvedimento.
- L'esecuzione dell'ordine contenuto in un provvedimento giurisdizionale costituisce un dovere inderogabile dell'amministrazione destinataria e dei suoi rappresentanti e funzionari.
- La trascrizione degli atti di nascita e matrimonio conseguente al riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis non si esaurisce nella pedissequa iscrizione del provvedimento, ma richiede all'Ufficiale dello Stato Civile accertamenti sulla regolarità e completezza della documentazione e sulla corrispondenza dei dati agli atti giudiziali.
- Non è configurabile l'inerzia dell'amministrazione, rilevante ai fini dell'ottemperanza, quando l'ufficio abbia già eseguito gli adempimenti preliminari e abbia richiesto agli interessati documentazione necessaria per completare le trascrizioni, rimasta senza adeguato riscontro per fatto degli stessi interessati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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