Cassazione Civile, Ordinanza n. 35491/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione di un immobile sito in Bracciano. Il locatore aveva intimato sfratto per morosità per canoni non pagati dal marzo 2009 e, nel corso del giudizio, aveva anche chiesto un sequestro dell'immobile. Il Tribunale, dopo il mutamento di rito, aveva pronunciato risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, condannandolo al rilascio, e poi lo aveva condannato al pagamento di canoni e indennità; aveva inoltre accolto in parte la riconvenzionale del conduttore per le opere di manutenzione e ristrutturazione eseguite sull'immobile. In appello, la Corte territoriale aveva ridotto l'importo riconosciuto al conduttore per i lavori e, per compensazione, aveva rideterminato quanto dovuto al locatore. Il conduttore ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) lamentava la mancata rilevazione d'ufficio della nullità degli atti del primo grado successivi a un'udienza rinviata fuori udienza senza comunicazione, deducendo violazione dell'art. 82, comma 3, c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; (2) denunciava violazione degli artt. 1575, 1576, 1592, 1593, 1813 ss. c.c. e degli artt. 100, 101, 102 c.p.c., sostenendo che le opere eseguite dovevano essere qualificate come spese sostenute nell'interesse altrui o comunque non doveva applicarsi il deprezzamento per obsolescenza, e censurando la quantificazione del rimborso; (3) deduceva la violazione dell'art. 936 c.c. e degli artt. 100, 101 e 122 c.p.c., assumendo di avere agito anche come terzo che abbia eseguito opere con materiali propri e che la Corte d'appello non si fosse pronunciata sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso, quanto al primo motivo, che la dedotta irregolarità processuale fosse decisiva o avesse prodotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa, rilevando che non risultava alcuna udienza celebrata in contumacia del ricorrente e che il motivo si risolveva in una doglianza astratta. Ha dichiarato non accoglibili il secondo e il terzo motivo perché, per un verso, chiedevano una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità e, per altro verso, erano formulati come violazioni di legge pur mirando a censurare un'omessa pronuncia; inoltre ha ritenuto infondata la tesi della gestione di affari o dell'applicazione dell'art. 936 c.c., poiché il rapporto tra le parti era contrattuale e l'art. 936 c.c. si applica solo al terzo privo di rapporti giuridici con il proprietario. È stata altresì respinta la domanda della controricorrente di condanna per responsabilità processuale aggravata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 82, comma 3, c.p.c.
La dedotta nullità degli atti per mancata comunicazione di un rinvio d'udienza non è sufficiente in sé: occorre allegare e dimostrare un concreto pregiudizio processuale derivante dalla violazione.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alla pretesa lesione del contraddittorio e del giusto processo, ma la Corte ha escluso che la violazione dedotta abbia inciso in concreto sul diritto di difesa.
art. 1575 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di obblighi del locatore di mantenere la cosa in buono stato locativo.
art. 1576 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di obblighi di manutenzione del locatore.
art. 1592 c.c.
Invocato per sostenere il diritto del conduttore al rimborso delle migliorie/addizioni eseguite sull'immobile locato.
art. 1593 c.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ribadito che la disciplina delle addizioni nella locazione prevale e impedisce di ricondurre il conduttore alla posizione di terzo ex art. 936 c.c.
artt. 1813 ss. c.c.
Evocati dal ricorrente, ma non ritenuti pertinenti alla fattispecie dal giudice di legittimità.
artt. 100, 101 e 102 c.p.c.
Richiamati a sostegno di censure processuali; la Corte ha osservato che le doglianze non evidenziavano un concreto interesse o una specifica omissione decisoria rilevante.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere utilizzata per far valere un'omessa pronuncia o per ottenere una nuova valutazione del fatto.
art. 2028 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che i lavori sarebbero stati eseguiti come gestione di affari altrui; la Corte ha escluso la configurabilità dell'istituto in presenza di un rapporto contrattuale.
art. 936 c.c.
La norma è applicabile solo quando l'autore delle opere sia un vero terzo, privo di rapporti giuridici con il proprietario del fondo; non si applica al conduttore che esegua opere durante la locazione.
art. 380-bis c.p.c.
La memoria depositata in vista dell'adunanza non può integrare i motivi di ricorso, ma solo illustrarli e chiarirli.
art. 112 c.p.c.
Richiamato implicitamente nel confronto tra omessa pronuncia e violazione di legge: il vizio di omessa pronuncia va dedotto come tale e non confuso con l'error in iudicando.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di un error in procedendo è scrutinabile solo se la violazione processuale ha prodotto un concreto pregiudizio alla parte; non basta lamentare in astratto l'irregolarità formale.
- La deduzione di violazione di legge non può sostituire la censura di omessa pronuncia: se si assume che il giudice di merito abbia trascurato una domanda o un capo di domanda, il vizio deve essere denunciato nei termini propri dell'art. 112 c.p.c.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito.
- L'art. 936 c.c. si applica solo al terzo che costruisca sul fondo altrui senza alcun rapporto giuridico con il proprietario; non è invocabile dal conduttore che abbia eseguito opere durante la locazione, per le quali opera la disciplina speciale degli artt. 1592 e 1593 c.c.
- Il rimborso delle opere eseguite dal conduttore va commisurato all'effettivo arricchimento del locatore e, quindi, alla minor somma tra la spesa sostenuta al tempo dell'esecuzione e l'incremento di valore del bene al momento della riconsegna.
- La memoria depositata nel rito camerale di cassazione non può essere usata per integrare carenze originarie del ricorso, ma solo per svilupparne e chiarirne le argomentazioni già dedotte.
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