Sentenza n. 14166/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sulle singole istanze di riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Spagna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto congiuntamente, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un’azione per l’accertamento dell’obbligo del Ministero di provvedere sulle rispettive domande di riconoscimento di titoli abilitanti per il sostegno conseguiti in Spagna. Hanno dedotto il decorso del termine di conclusione del procedimento, individuato in 120 giorni sulla base dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, chiedendo l’ordine giudiziale di provvedere. Il TAR ha rilevato d’ufficio dubbi sull’ammissibilità del ricorso collettivo, poiché le domande erano state presentate da persone diverse, in date diverse e con riferimento a titoli e procedimenti individuali differenti. Inoltre, per tre ricorrenti le domande erano state presentate nel 2023 o nel 2024 e il ricorso, notificato il 1° aprile 2026, risultava proposto oltre il termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorso collettivo nel processo amministrativo costituisce una deroga alla regola della proposizione individuale delle domande e presuppone l’identità delle situazioni sostanziali e processuali: le domande devono avere identico oggetto, gli atti contestati devono avere il medesimo contenuto e devono essere dedotti gli stessi motivi; deve inoltre mancare qualsiasi conflitto, anche potenziale, tra gli interessi dei ricorrenti. Nel caso concreto tali requisiti non sussistevano, perché ciascun ricorrente aveva instaurato un distinto procedimento amministrativo, con domande presentate in tempi diversi e con scadenze processuali non coincidenti. In particolare, per le domande presentate da Manzo, Moscato e Tramontano l’azione avverso il silenzio era tardiva, essendo stata proposta oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Il mero fatto che tutti avessero presentato analoghe istanze di riconoscimento e subito il silenzio dell’Amministrazione non era sufficiente a integrare la necessaria connessione. Le spese sono state compensate, considerata la costituzione meramente formale del Ministero.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere
L’azione avverso il silenzio consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere dopo la scadenza del termine procedimentale.
art. 31, comma 2, c.p.a.
l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento
Il termine annuale per proporre l’azione decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento e costituisce limite alla proponibilità dell’azione, anche se perdura l’inadempimento.
art. 117 c.p.a.
È indicato quale base processuale, insieme all’art. 31 c.p.a., dell’azione contro il silenzio dell’amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
È richiamato quale fonte dell’obbligo generale di conclusione del procedimento entro un termine determinato.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine complessivo di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro, il provvedimento deve essere adottato entro il termine complessivo di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorso collettivo è ammesso solo in presenza di identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti: le domande devono avere identico oggetto, gli atti contestati il medesimo contenuto e le censure devono essere coincidenti.
- La proposizione congiunta di azioni contro il silenzio relative a procedimenti individuali non è ammissibile quando le istanze siano state presentate in date diverse e presentino termini di conclusione o scadenze processuali differenti, salvo che ricorra una specifica connessione accompagnata dall’identità delle posizioni.
- L’azione avverso il silenzio può essere proposta finché perdura l’inadempimento, ma non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; il superamento di tale termine rende tardiva l’azione relativa alla singola istanza.
- La mera analogia delle istanze amministrative e dell’inerzia contestata non basta a legittimare un ricorso collettivo: occorrono identiche condizioni di fatto e di diritto a fondamento delle domande di accertamento e condanna.
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