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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32113/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU emessi da un comune per gli anni 2015 e 2016 su uno stabilimento balneare classificato in categoria catastale D/8, con rendita attribuita dall’ente locale. La Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto parzialmente l’appello della società contribuente: pur ritenendo dovuta l’IMU, aveva ritenuto apodittica e non proporzionata la rendita quantificata dal Comune e aveva rideterminato la pretesa assumendo come parametro la rendita catastale attribuita nel 2019 a seguito di accatastamento, escludendo inoltre le sanzioni. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sull’ICI/IMU per avere il giudice di merito sostituito alla rendita determinata dall’ente una rendita del 2019, ritenuta invece inidonea a incidere retroattivamente sulla base imponibile già accertata e non contestata per annualità precedenti; (2) violazione delle norme processuali e sostanziali per non avere considerato inammissibile la contestazione della rendita in difetto di impugnazione dell’atto presupposto attribuito all’Agenzia delle Entrate. La società ha resistito eccependo, tra l’altro, inammissibilità del ricorso e giudicato esterno.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi, perché derivanti da una duplice iscrizione a ruolo della medesima impugnazione, ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società controricorrente e ha rigettato nel merito i motivi del Comune. Ha affermato che, a seguito dell’evoluzione normativa sulla disciplina catastale, è venuto meno il potere del Comune di determinare in via provvisoria la rendita catastale dei fabbricati non iscritti in catasto mediante il criterio della rendita presunta dei fabbricati similari, sicché la censura del Comune era infondata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che, nel caso concreto, mancava un atto di attribuzione della rendita imputabile all’Agenzia delle Entrate autonomamente impugnabile, perché la pretesa comunale si fondava su una determinazione provvisoria della rendita eccedente i poteri dell’ente locale. Conseguentemente, è stato confermato il decisum della sentenza impugnata in punto di base imponibile, con condanna del Comune alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3

    Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile si determina fino all’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita secondo il valore contabile del bene.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 4

    La disposizione, relativa ai fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli del comma 3, è stata indicata come abrogata e comunque non più idonea a fondare il potere del Comune di determinare provvisoriamente la rendita catastale per il periodo d’imposta 2007 e seguenti.

  • l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 335 e ss.

    Richiamata dal ricorrente come base del procedimento catastale di emersione degli immobili non censiti, ma la Corte ha escluso che essa consentisse al Comune di attribuire la rendita in via sostitutiva dell’amministrazione centrale.

  • l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58

    Norma richiamata nel quadro della rimodulazione legislativa volta all’emersione del patrimonio immobiliare sottratto al catasto.

  • l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1

    Il provvedimento di attribuzione o variazione della rendita ha natura meramente accertativa della concreta situazione catastale e i suoi effetti possono operare anche per il passato, a fini impositivi, dalla variazione materiale dell’immobile.

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 3, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214

    Richiamato come disciplina successiva della base imponibile e del sistema di riferimento catastale.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inammissibilità della contestazione della rendita in difetto di autonoma impugnazione dell’atto presupposto; la Corte ha escluso l’esistenza, nel caso concreto, di un atto presupposto autonomamente impugnabile.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Entrambi i motivi sono stati formalmente proposti come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 395 c.p.c., n. 5

    Richiamato con riferimento al rimedio della revocazione nel caso di giudicato formatosi nelle more del giudizio d’appello.

Massime di principio

  • Per i fabbricati soggetti a rendita catastale, il provvedimento di attribuzione o variazione della rendita ha natura meramente accertativa della situazione catastale e può spiegare effetti anche per annualità anteriori, nei limiti in cui la variazione materiale dell’immobile lo consenta.
  • Venuto meno il potere dell’ente locale di determinare in via provvisoria la rendita presunta dei fabbricati non iscritti in catasto, la pretesa impositiva non può essere fondata su un’autonoma quantificazione comunale della rendita in sostituzione dell’amministrazione competente.
  • Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto e interamente posseduti da imprese, la base imponibile si determina, fino all’iscrizione catastale, sul valore contabile del bene, ma solo se ricorrono anche i requisiti della titolarità integrale in capo all’impresa e della distinta contabilizzazione.
  • Se manca un atto di attribuzione della rendita ascrivibile alla competente amministrazione catastale, non vi è un atto presupposto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del processo tributario.
  • L’eccezione di giudicato esterno in cassazione è proponibile solo secondo i limiti temporali e processuali indicati dalla giurisprudenza di legittimità; tuttavia, se il giudicato è stato già dedotto e deciso nel merito nei gradi di merito, la questione non conduce automaticamente all’inammissibilità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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