Ordinanza n. 2681/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa sospensione e applicazione di ogni più idonea misura cautelare, - della Graduatoria Finale di merito del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia di cui 2.600 Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria n- Codice 02, pubblicata in data 18/02/2026, nella parte in cui la ricorrente è risultata vincitrice nella posizione n. 2048, anziché in migliore posizione per l’errata valutazione di n. 2 quesiti, e precisamente quelli contraddistinti dai nn. 7 e 24, contenuti nella prova scritta, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso consequenziale ancorché non ancora conosciuto; - della valutazione della prova di concorso della ricorrente, svoltasi il 24/10/2025 alle ore 08,00 presso la Mostra d’Oltremare sita al Piazzale Tecchio in Napoli – 80125 e del relativo verbale (non conosciuto), nella parte in cui le domande nn. 7 e 24 sono state valutate erroneamente dalla Commissione; e per l’accertamento del diritto della ricorrente di ottenere la corretta valutazione della prova scritta; nonché per la condanna della P.A. a rettificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dalla ricorrente e la relativa graduatoria finale; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’inserimento all’interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio relativo alla prova scritta della ricorrente; nonché, ove occorra, e comunque in via subordinata, al pagamento del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dalla ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e valutazione della prova scritta del concorso per 2.600 posti nell’Area Assistenti del Ministero della Giustizia, con contestazione dei quesiti nn. 7 e 24
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, ha conseguito nella prova scritta il punteggio di 24,75/30 ed è risultata collocata nella graduatoria finale alla posizione n. 2048. Ha impugnato la graduatoria, la valutazione della prova e il verbale, sostenendo l’erroneità della valutazione delle risposte ai quesiti nn. 7 e 24. Ha chiesto la sospensione degli atti, l’accertamento del diritto alla corretta valutazione, la rettifica del punteggio e della graduatoria, nonché il risarcimento in forma specifica e, in subordine, il risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento. In rito, ha sostenuto la tempestività del ricorso, assumendo di avere acquisito la piena conoscenza della lesività dell’operato amministrativo solo con la pubblicazione della graduatoria definitiva.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha ritenuto tempestivo il ricorso, poiché la ricorrente, essendo risultata idonea alla prova scritta, ha acquisito contezza della concreta lesività della valutazione soltanto con la pubblicazione della graduatoria definitiva, dalla quale è emersa l’insufficienza del punteggio ai fini del conseguimento del bene della vita. Quanto al quesito n. 7, il Collegio ha richiamato una precedente sentenza della stessa Sezione, che aveva ritenuto corretta la risposta fornita dalla candidata; ha quindi ordinato all’amministrazione, in via interinale, di attribuire un punto aggiuntivo complessivo, pari a +0,75 per il riconoscimento della risposta corretta e all’eliminazione della penalità di -0,25, nonché di rettificare la posizione in graduatoria. Quanto al quesito n. 24, invece, ha escluso il fumus boni iuris, richiamando precedenti pronunce della Sezione secondo cui l’unica risposta corretta era quella individuata dall’amministrazione e non quella indicata dalla ricorrente; ha inoltre rilevato che il Consiglio di Stato non aveva ancora annullato tale statuizione. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 14 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 30 c.p.a.
La ricorrente aveva proposto domanda di risarcimento, anche in forma specifica; l’ordinanza cautelare ha tuttavia disposto soltanto la rettifica interinale del punteggio e della posizione in graduatoria, rinviando la definizione della controversia al merito.
Massime di principio
- La piena conoscenza della lesività della valutazione concorsuale, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, può coincidere con la pubblicazione della graduatoria definitiva quando il candidato sia risultato idoneo alla prova ma soltanto dalla graduatoria emerga l’insufficienza del punteggio ai fini del conseguimento del posto o dell’utilità perseguita.
- In sede cautelare, quando una precedente pronuncia della stessa Sezione abbia già riconosciuto la correttezza della risposta fornita da un candidato a un quesito concorsuale, il giudice può ordinare interinalmente l’attribuzione del punteggio corrispondente e la rettifica della posizione in graduatoria.
- La tutela cautelare può essere accolta solo parzialmente quando il fumus boni iuris sussista con riferimento a uno dei quesiti contestati ma non anche rispetto a un altro, per il quale la valutazione dell’amministrazione sia stata ritenuta corretta da precedenti pronunce non ancora riformate in appello.
- La correzione cautelare di una prova concorsuale può comportare il riconoscimento del punteggio della risposta corretta e la contestuale eliminazione della penalità prevista per la risposta erroneamente considerata sbagliata.
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