Cassazione Penale, Sentenza n. 46387/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la mancata qualificazione del reato, relativo a detenzione/spaccio di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), nella ipotesi di "fatto lieve" prevista dal comma 5 dell'art. 73. Sosteneva che, per la modesta quantità rinvenuta (circa 20 grammi), l'assenza di una organizzazione e la presumibile cessione a poche persone con somme modiche, ricorressero i presupposti per la qualificazione come fatto lieve; tale riclassificazione avrebbe effetti rilevanti sulla posizione cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: il Tribunale del riesame aveva già sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, per cui una diversa qualificazione del fatto come "fatto lieve" non avrebbe prodotto un vantaggio pratico concreto per il ricorrente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 09/10/1990 n. 309
Il comma 5 disciplina la fattispecie del "fatto lieve" con portata sanzionatoria più lieve quando l'attività di spaccio è di minore intensità (quantitativamente e qualitativamente), include anche detenzione per la vendita se non idonea a determinare un'attività continuativa e rivolta a un numero indiscriminato di soggetti. La Corte osserva che la qualificazione come "fatto lieve" va valutata globalmente, ma nel caso concreto la sua riconduzione non avrebbe inciso sulle misure cautelari già applicate.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che consente al giudice di sostituire la misura cautelare con altra meno afflittiva; il Tribunale del riesame ha applicato tale potere sostituendo gli arresti domiciliari con obbligo di dimora e di presentazione.
art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.
Definisce l'interesse ad impugnare come pretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o situazione giuridica; la Corte l'ha interpretato restringendo l'ammissibilità dell'impugnazione quando la pronuncia impugnata abbia già realizzato il risultato pratico invocato dal ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende; applicata qui per disporre il versamento di euro tremila in seguito alla dichiarazione di inammissibilità.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. L. 18/12/2020
Previsione sulla trattazione scritta del procedimento in Cassazione: la causa è stata trattata per iscritto in mancanza di richiesta di discussione orale.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare è concreto solo se la decisione impugnata lede ancora una situazione giuridica il cui ripristino produca un vantaggio pratico per il ricorrente; se il provvedimento impugnato ha già prodotto la modifica utile, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- La qualificazione del reato come "fatto lieve" ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva degli elementi (quantità di sostanza, modalità e durata dell'attività, numero di destinatari, guadagni, eventuale organizzazione) e non può basarsi esclusivamente su un dato quantitativo.
- La qualificazione come "fatto lieve" è rilevante ai fini cautelari quando incide sui limiti edittali tali da impedire o consentire particolari misure custodiali; se la misura cautelare è già stata sostituita con una meno afflittiva in sede di riesame, la nuova qualificazione può non determinare un vantaggio concreto.
- Chi impugna per ottenere una riforma della qualificazione giuridica deve dimostrare che la diversa inquadratura produrrebbe effetti pratici rilevanti (es. riduzione della misura cautelare, estinzione di una fattispecie più grave); altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.
- In caso di ricorso inammissibile per carenza di interesse, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e a una sanzione in favore della Cassa delle ammende.
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