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Sentenza

Sentenza n. 443/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento: - del provvedimento (prot. n. 12156) del 21/03/2024 del Comune di Forte dei Marmi, avente ad oggetto “Richiesta di attestazione dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso e contestuale diffida pervenuta a mezzo Pec in data 12/03/2024, protocollo n. 10968 del 13/03/2023 in seguito a comunicazione motivi ostativi accoglimento istanza ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 trasmessa a mezzo Pec protocollo n. 10738 del 12/03/2024 - risposta”; - del provvedimento (prot. n. 15420) del 08/12 aprile 2024 del Comune di Forte dei Marmi, avente ad oggetto “Istanza di Permesso di Costruire presentata in data 22/07/2023 - Prot. gen. 29129 relativa a lavori di richiesta di permesso di costruire per opere rientranti nella ristrutturazione edilizia ricostruttiva per demolizione e contestuale ricostruzione ai sensi art. 134 co. 1 lett. h punto 2 L.R. 65/2014, a fabbricato ad uso artigianale/espositivo, posto in Comune di Forte dei Marmi, Via G.B. Vico n. 94 Forte dei Marmi (Rif. Int. PDC32/2023). adozione provvedimento negativo”; - di ogni altro atto ad essi presupposto, ancorché incognito; per l’accertamento: della formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire presentata dalla ricorrente; ovvero, in subordine, per la condanna del Comune di Forte dei Marmi al rilascio del permesso di costruire richiesto dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202400650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire e precedente provvedimento comunale di risposta alla richiesta di attestazione della formazione del silenzio-assenso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale del 21 marzo 2024, relativo alla richiesta di attestazione della formazione del silenzio-assenso e alla diffida presentata nell’ambito del procedimento edilizio, nonché il successivo provvedimento comunale dell’8/12 aprile 2024 di adozione di un provvedimento negativo sull’istanza di permesso di costruire per interventi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato a uso artigianale/espositivo. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla domanda edilizia e, in subordine, la condanna del Comune al rilascio del permesso di costruire. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 9 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese, sulla quale vi era accordo con il Comune.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito delle censure, della domanda di accertamento del silenzio-assenso o della richiesta di rilascio del permesso di costruire. Il giudice ha affermato che, a fronte dell’espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa fosse trattenuta in decisione e in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, opera il principio dispositivo in senso ampio: il giudice non può decidere nel merito, procedere d’ufficio o sostituirsi alla valutazione dell’interesse ad agire della parte. Deve quindi prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate, conformemente alla richiesta della ricorrente accettata dal Comune.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel contesto della definizione del giudizio con pronuncia di improcedibilità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato nell’oggetto degli atti comunali impugnati, relativo alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia e la controparte non formula una diversa richiesta, il giudice amministrativo deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
  • Nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; il giudice non può sostituirsi alla valutazione della parte sull’interesse ad agire né decidere d’ufficio il merito della controversia dopo la rinuncia alla decisione.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non consente al giudice di esaminare comunque le censure, accertare il silenzio-assenso o pronunciarsi sulla spettanza del titolo edilizio, se manca una diversa richiesta processuale della controparte.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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