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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26037/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La società bancaria, quale incorporante di un precedente istituto di credito, ha presentato istanza di correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione resa in un giudizio tra le medesime parti. L'errore riguardava l'indicazione del giudice di rinvio: nel dispositivo era stata erroneamente indicata la Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, mentre il giudice correttamente individuabile dagli atti era la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, coerentemente con la sentenza cassata. L'istanza è stata proposta ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile l'istanza perché volta a correggere un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di correzione. Ha quindi accolto la richiesta e disposto la correzione dell'ordinanza n. 23159/2021, sostituendo l'indicazione del giudice di rinvio con la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione rispetto a quella che aveva pronunciato la sentenza cassata. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato come norma che consente la correzione degli errori materiali dei provvedimenti giudiziari

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato quale base processuale per la correzione degli errori materiali della sentenza o ordinanza di cassazione

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione è emendabile mediante il procedimento di correzione quando la difformità riguardi un mero dato formale e sia agevolmente desumibile il contenuto corretto dell'atto.
  • La correzione può riguardare anche l'indicazione del giudice di rinvio nel dispositivo, quando risulti evidente quale sia il giudice effettivamente competente in relazione alla sentenza cassata.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è dovuta una pronuncia sulle spese, salvo diverse ragioni processuali emergenti dal caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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