Cassazione Civile, Sentenza n. 26849/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sul prezzo di cessione di un credito e sulle somme effettivamente dovute e versate: Erresse aveva opposto il decreto ingiuntivo emesso a favore di Ariete (poi incorporata in De'Longhi) sostenendo l'inesigibilità del prezzo per mancanza di termine e modalità di pagamento e per inadempimento della controparte. In primo grado il decreto veniva annullato e fu disposta la restituzione di somme; in appello la Corte accertò un credito residuo a favore di Ariete e condannò quest'ultima alla restituzione della differenza pagata in più da Erresse. Con il ricorso per cassazione De'Longhi denunciava, principalmente, l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla domanda di restituzione delle somme che la stessa Ariete aveva dichiarato di aver già restituito in esecuzione della sentenza di primo grado (pagamenti effettuati durante la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo), e la violazione delle norme relative all'azione monitoria e agli effetti della provvisoria esecutività, chiedendo che fosse rilevata e computata la somma già resa alla debitrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia omesso di pronunciarsi su un punto decisivo: se e quanto Ariete (De'Longhi) avesse restituito a Erresse in esecuzione della revoca del decreto monitorio. Poiché la questione era stata dedotta e verbalizzata in udienza, l'omissione configura violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata sul punto e rimessa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà effettuare una ricognizione precisa delle posizioni di dare ed avere tra le parti, accertare l'ammontare delle somme effettivamente restituite da Ariete alla Erresse e decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha altresì richiamato il principio che l'accoglimento dell'impugnazione fa sorgere l'obbligo restitutorio, ma che l'obbligo di condanna alla restituzione richiede una specifica pronuncia.
Norme richiamate
Richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte d'appello doveva pronunciarsi sulla domanda restitutoria formulata dall'appellante; l'omessa decisione costituisce motivo di cassazione.
La Corte ricorda che la riforma di una sentenza estende i suoi effetti agli atti dipendenti e che, con la riforma, vengono meno gli atti esecutivi privi di giustificazione, facendo sorgere l'obbligo restitutorio, ma la condanna alla restituzione richiede pronuncia espressa.
artt. 633, 641, 645, 653, comma 2 c.p.c.
Norme richiamate dal ricorrente attinenti al procedimento monitorio, agli effetti della provvisoria esecutività e agli atti espropriativi; la Corte osserva che la corretta valutazione degli effetti della revoca del decreto monitorio e dei pagamenti effettuati è centrale per la decisione.
Riferimento procedurale all'iniziale valutazione per trattazione in camera di consiglio.
Riferimento procedurale relativo alla possibilità di decisione in camera di consiglio; nel caso il procedimento è stato rimesso all'udienza pubblica per carenza di evidenza decisoria.
Citato in relazione alla memoria integrativa depositata dalla ricorrente prima dell'udienza.
art. 385 c.p.c. (ultimo comma, seconda ipotesi)
Attribuisce al giudice di rinvio il potere di decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione nel regolamento complessivo delle spese.
Richiamate per il regolamento delle spese processuali in esito al rinvio.
Massime di principio
- Se in un procedimento è stata concessa provvisoria esecuzione a un decreto monitorio e la decisione di merito successiva revoca il decreto, chi ha pagato in virtù della provvisoria esecuzione può chiedere e ha diritto alla restituzione: tuttavia la restituzione richiede una pronuncia esplicita del giudice.
- Il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutte le domande e le questioni rilevanti e dedotte in grado di appello; l'omessa decisione su una domanda proposta configura vizio per violazione dell'art. 112 c.p.c. e può giustificare la cassazione con rinvio.
- L'accertamento di un credito residuo diverso dall'importo inizialmente ingiunto non esclude l'obbligo del giudice di computare e compensare eventuali somme già restituite o pagate: la Corte di merito deve ricostruire la posizione 'dare-avere' tra le parti e decidere espressamente sulla restituzione o sul saldo.
- L'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile non determina automaticamente una condanna al pagamento se la parte ha già adempiuto o restituito somme in base a provvedimenti successivamente revocati; è necessaria una specifica statuizione giudiziale che disponga la restituzione o il pagamento.
- In caso di omissione decisionale su questioni decisive, la Cassazione può cassare parzialmente la sentenza e rinviare la causa alla Corte d'appello per una nuova valutazione, indicando espressamente gli elementi da tenere presenti (es. somme dichiarate restituite in udienza).
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