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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26939/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 4358/2017, con la quale era stato rigettato il ricorso di Cinesette avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva ritenuto imponibile, ai fini IRES, il reddito derivante da un immobile storico sito in via Giulia (qualificato come immobile strumentale dell'impresa). La società deduce errore di fatto nella valutazione della natura 'strumentale' dell'immobile, sostenendo che la sua locazione a terzi ne configurerebbe la qualifica di bene patrimoniale e dunque l'applicabilità dell'agevolazione prevista dall'art. 11, comma 2, l. n. 413/1991.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che: (i) la revocazione per errore di fatto (art. 395, n. 4 c.p.c., richiamato dall'art. 391-bis c.p.c.) è un rimedio eccezionale limitato a 'sviste' e a fatti la cui inesistenza o esistenza risulti incontrovertibilmente dagli atti; (ii) la censura della ricorrente riguardava in realtà una diversa valutazione del fatto (natura strumentale o patrimoniale dell'immobile), tipica del giudice di merito e non sindacabile in sede di revocazione; (iii) la ricorrente non ha dimostrato che la presunta inesistenza della strumentalità fosse incontrovertibile dagli atti; (iv) quanto alle istanze di definizione agevolata, la Corte ha richiamato la regola secondo cui il diniego deve essere impugnato davanti all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia, e che le discipline di definizione agevolata non sono applicabili alle controversie per le quali l'unico rimedio sia la revocazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e non sono state determinate spese di giudizio dato il mancato contraddittorio dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, legge 30 dicembre 1991, n. 413

    "il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ... è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria ..."

    La disposizione riguarda la determinazione del solo reddito fondiario e non si applica agli immobili di interesse storico e artistico strumentali all'attività d'impresa, perché in ambito d'impresa i costi sono deducibili e la norma costituisce un beneficio fondiario non compatibile con la qualifica di bene strumentale.

  • art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 2017 (conv. l. n. 96/2017)

    Norma sulla definizione agevolata (rottamazione) richiamata nel quadro procedurale: il diniego della definizione è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia; la Corte ha ribadito che, per le liti pendenti in fase di legittimità, la cassazione è competente in unico grado anche sulla decisione amministrativa sul condono.

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 (conv. l. n. 136/2018)

    Norma sulla successiva definizione agevolata; la Corte ha affermato che l'ammissibilità della definizione è limitata alle controversie non ancora definite da pronuncia definitiva impugnabile con i normali mezzi e non si estende a controversie la cui unica via residua sia la revocazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Disposizione che consente la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4; la Corte ha precisato che la revocazione è un rimedio eccezionale e di stretta interpretazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Indica l'errore di fatto come motivo di revocazione: riguarda fatti la cui verità risulti incontrovertibilmente esclusa o accertata dagli atti; la Corte ha applicato questo limite rigido, escludendo che rientrino nella revocazione valutazioni probatorie o errori di diritto.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della decisione sul diniego di definizione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che attribuisce alla cassazione la competenza anche su tali pronunce incidentali per le controversie pendenti in fase di legittimità.

  • art. 11, comma 3, d.l. n. 50/2017 e art. 10, comma 4, d.l. n. 119/2018

    Prevedono che sono definibili solo le controversie non ancora concluse con pronuncia definitiva; la Corte ha interpretato che le definizioni agevolate non sono applicabili alle controversie definite con sentenza di cassazione per la quale l'unico rimedio sia la revocazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma citata in dispositivo finale per attestare l'esistenza (atto amministrativo o situazione rilevante ai fini della sentenza); la Corte dà atto della sussistenza ai sensi della norma.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. per errore di fatto è un rimedio eccezionale e molto circoscritto: ammette solo fatti la cui incongruenza o inesistenza sia incontrovertibilmente desumibile dagli atti e non consente di rimettere in discussione valutazioni probatorie o interpretazioni giuridiche.
  • Non è possibile utilizzare la revocazione per ottenere una riconsiderazione della qualifica giuridica o della valutazione probatoria operata dai giudici di merito: tali censure rientrano nell'errore di giudizio o in questioni di diritto, non nell'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione.
  • Se si impugna il diniego di una domanda di definizione agevolata, l'impugnazione va proposta davanti all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia principale; la mancata impugnazione nei termini rende il diniego definitivo e può precludere effetti sospensivi o riaperture del processo.
  • Le definizioni agevolate (es. rottamazione, definizione agevolata) sono applicabili solo alle controversie non concluse da pronuncia definitiva che sia ancora impugnabile con i mezzi ordinari; non sono compatibili con situazioni in cui l'unico rimedio residuo sia la revocazione.
  • In sede di impugnazione di decisioni di legittimità, la competenza della Corte di cassazione può estendersi anche alla valutazione del provvedimento amministrativo sul condono, ma ciò richiede che la contestazione sia proposta nei termini e davanti all'organo competente; comunque la revocazione rimane strettamente delimitata ai casi espressamente previsti dalla legge.

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