Cassazione Penale, Sentenza n. 14522/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava il difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento (che includeva espressamente la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ex art. 20-bis c.p.) e il dispositivo della sentenza ex art. 444 c.p.p., poiché il Giudice non si era pronunciato sulla richiesta di sostituzione nonostante il consenso del Pubblico Ministero; anzi, dal verbale risultava che il Giudice aveva valutato e rigettato oralmente la sostituzione, ma tale valutazione non era stata recepita nel dispositivo, il quale si limitava ad applicare la pena detentiva e pecuniaria concordata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva nell'ambito del patteggiamento è unitaria e congiunta alla richiesta di applicazione della pena, per cui il giudice ha l'obbligo di verificarne l'ammissibilità e di rigettarla formalmente se non applicabile; non può invece «scindere» le componenti dell'accordo e applicare la pena concordata omettendo di pronunciarsi correttamente sulla sostituzione.
Norme richiamate
Norma che disciplina il procedimento di patteggiamento; in concreto la Corte richiama che la sentenza ex art. 444 deve corrispondere all'accordo raggiunto e contenere le pronunce necessarie rispetto alle richieste formulate in udienza
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come novellato dalla legge n. 103/2017)
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata come parametro per valutare il vizio dedotto (difetto di correlazione tra richiesta e sentenza); la modifica legislativa comprende i vizi rilevanti nell'ambito del patteggiamento che possono giustificare annullamento
Disciplina della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; la Corte afferma che la richiesta di applicazione di tale pena è parte integrante e congiunta dell'istanza di patteggiamento e deve essere valutata e pronunciata dal giudice
art. 464-bis cod. proc. pen.
Norma evocata in relazione alla presentazione da parte dell'UEPE del programma di trattamento; indicata quale utile elemento istruttorio per valutare la fattibilità della pena sostitutiva
Richiamata come fonte della novella dell'art. 448 c.p.p.; la Corte si uniforma all'interpretazione delle modifiche legislative in tema di vizi del patteggiamento
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023 (Terlizzi)
Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Rv. 284961
Precedente giurisprudenziale che enuncia il principio secondo cui la richiesta di una sanzione sostitutiva nel patteggiamento è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena; obbligo del giudice di valutare l'ammissibilità e, se non ammessa, di rigettarla formalmente senza scindere l'accordo
Massime di principio
- Nell'ambito del patteggiamento, la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità ex art. 20-bis c.p.) è parte integrante e congiunta della richiesta di applicazione della pena; il giudice ha l'obbligo di verificarne l'ammissibilità e di pronunciarsi formalmente in sentenza.
- Il giudice non può 'scindere' le componenti dell'accordo: se ritiene la sostituzione non applicabile deve rigettarla esplicitamente nel dispositivo; non è sufficiente che la valutazione sia contenuta solo nel verbale d'udienza o negli atti non decisori.
- Se la sentenza non corrisponde a quanto pattuito (manca pronuncia su una richiesta integrante l'accordo), la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente, a tutela dell'unitarietà del patto.
- È essenziale documentare in modo completo e formale il consenso del Pubblico Ministero e ogni elemento utile a valutare la fattibilità della pena sostitutiva (es. programma dell'UEPE, disponibilità dell'ente esecutore), poiché il giudice deve poter fondare la sua decisione su elementi istruttori concreti.
- Le valutazioni sostanziali relative all'ammissibilità delle pene sostitutive (ad es. rilevanza dei precedenti personali) devono risultare in motivazione e, se portano al rigetto, devono essere recepite nel dispositivo per evitare vizio di correlazione.
- Per tutelare la validità dell'accordo, difensore e parti devono vigilare che tutte le istanze contenute nell'accordo (anche quelle condizionate a successive integrazioni) trovino espressa enunciazione nella sentenza di patteggiamento.
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