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Sentenza

Sentenza n. 656/2026 - Latina, Sezione 1

per l'accertamento del silenzio-inadempimento della Questura di Latina, Ufficio Immigrazione, formatosi sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio avanzato in data 16/03/2023 tramite kit postale nr assicurata 05597387434-0;

Giustizia amministrativa202600207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio scaduto il 31 marzo 2023, aveva presentato domanda di rinnovo il 16 marzo 2023. A seguito di un preavviso di rigetto del 20 ottobre 2023, aveva prodotto la documentazione richiesta relativa a reddito o disponibilità bancaria, assicurazione sanitaria, iscrizione universitaria, esami sostenuti e tasse pagate. Poiché la documentazione reddituale dei genitori era stata ritenuta non pienamente idonea, aveva trasmesso ulteriore documentazione relativa alla propria attività lavorativa, inclusa l'assunzione prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato. Il 17 giugno 2025 aveva inoltre rinnovato l'istanza mediante trasmissione di ulteriore documentazione e il 10 settembre 2025 aveva sollecitato informazioni sull'esito del procedimento. Non essendo stato adottato alcun provvedimento espresso, ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione si è costituita con atto di mero stile e non ha dimostrato di avere concluso il procedimento. Il ricorrente aveva altresì chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, contestualmente alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo incompatibile tale beneficio con la richiesta del difensore di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c., poiché l'ammissione al gratuito patrocinio esclude il rapporto di incarico professionale tra parte e difensore, instaurando il rapporto esclusivamente tra difensore e Stato. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto tempestiva l'azione, considerando che il procedimento originariamente avviato nel marzo 2023 era stato interrotto dalla richiesta di integrazione documentale e che l'invio dell'ulteriore documentazione del 17 giugno 2025 costituiva rinnovo dell'istanza, idoneo a far decorrere nuovamente il termine per agire contro il silenzio. Decorso il termine legale di sessanta giorni senza l'adozione di un provvedimento espresso, il silenzio della Questura è stato dichiarato illegittimo. L'amministrazione è stata ordinata di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La richiesta di nomina immediata del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale fase successiva di mancata esecuzione. L'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento relativo al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno

    Il termine di sessanta giorni impone all'amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso; il suo decorso consente di contestare il silenzio-inadempimento.

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    decorso il termine di decadenza di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo

    La scadenza del termine annuale per proporre l'azione contro il silenzio non impedisce all'interessato di presentare una nuova istanza sostanziale; il nuovo silenzio formatosi dopo tale istanza può essere tempestivamente impugnato.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito per l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine, riservando l'eventuale nomina del commissario in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Prevede la possibilità della nomina di un commissario ad acta in caso di mancata esecuzione dell'ordine giudiziale di provvedere.

  • art. 93 c.p.c.

    La richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario è stata ritenuta incompatibile con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente quale possibile fondamento di una futura domanda risarcitoria per danno da ritardo, non decisa dal TAR.

Massime di principio

  • L'azione contro il silenzio-inadempimento è tempestiva quando, dopo la scadenza del termine annuale previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a., l'interessato presenta una nuova istanza sostanziale e impugna il successivo silenzio entro il termine decorrente dalla nuova domanda.
  • La richiesta di integrazione documentale può interrompere il procedimento relativo al rinnovo del permesso di soggiorno; quando l'interessato trasmette ulteriore documentazione idonea a rinnovare l'istanza, il termine per la conclusione del procedimento e per l'eventuale azione contro il silenzio decorre nuovamente da tale trasmissione.
  • Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998 senza l'adozione di un provvedimento espresso, il silenzio dell'amministrazione è illegittimo e il giudice può ordinare alla Questura di concludere il procedimento entro un termine assegnato.
  • La nomina del commissario ad acta non consegue automaticamente all'accertamento del silenzio, ma può essere disposta nella successiva fase di mancata ottemperanza all'ordine giudiziale di provvedere.
  • L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è incompatibile con la contestuale richiesta del difensore di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c., poiché i due meccanismi presuppongono diversi rapporti economici e professionali tra parte, difensore e Stato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDecadenza e tardivitàOttemperanza e commissario ad acta

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