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Sentenza

Sentenza n. 489/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza della Sentenza n. 625/2024 – R.G. n. 321/2024 – pubblicata il 09/10/2024, emessa dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro;

Giustizia amministrativa202501352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente e all'accredito delle somme arretrate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena n. 625/2024, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente e a ricevere l'accredito delle somme relative alle annualità non corrisposte, oltre agli interessi legali. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza prima della notificazione e del deposito del ricorso, la notificazione del titolo al Ministero presso la sede reale il 5 novembre 2024 e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, dagli atti non risultava che il Ministero avesse eseguito il giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione integrale alla sentenza del Tribunale di Siena, mettendo a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta del docente e gli importi relativi agli anni scolastici per i quali il beneficio non era stato corrisposto, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio, stabilendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico spettante al personale docente per l'aggiornamento e la formazione, erogato tramite carta elettronica del docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di compiere gli adempimenti necessari entro un termine determinato, individuando le concrete prestazioni dovute in conformità al contenuto del titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • L'esecuzione del giudicato che riconosce un beneficio economico comprende anche il pagamento degli interessi maturati dal momento in cui le somme erano dovute fino al saldo, se previsto dal titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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