Cassazione Civile, Ordinanza n. 22503/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione riuniti proposti contro decreti del Giudice di pace di Roma che avevano prima prorogato di trenta giorni e poi ulteriormente prorogato di altri trenta giorni il trattenimento di uno straniero presso il CPR di Ponte Galeria, in vista dell'esecuzione del rimpatrio. Nel primo ricorso il trattenuto deduceva, con tre motivi, la violazione dell'art. 14 t.u. immigrazione, degli artt. 5, 6, 8, 13 CEDU e del Protocollo n. 7, lamentando che il giudice avesse omesso di valutare la sua convivenza more uxorio con una persona regolarmente soggiornante in Italia e di svolgere un effettivo bilanciamento tra interesse pubblico al controllo dei flussi migratori e diritto alla vita privata e familiare; inoltre contestava che la proroga fosse stata disposta nonostante la richiesta di collaborazione alla rappresentanza diplomatica tunisina fosse stata inoltrata solo pochi giorni prima dell'udienza e quindi, a suo dire, in ritardo. Nel secondo ricorso impugnava il decreto di ulteriore proroga deducendo la violazione dell'art. 14, comma 5, t.u. immigrazione, degli artt. 24 e 111 Cost. e lamentando che il giudice non avesse verificato l'effettivo svolgimento da parte dell'Amministrazione delle operazioni necessarie al concreto rimpatrio e la sussistenza dei rigorosi presupposti richiesti per le proroghe successive alla prima.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso contro il decreto del 1° giugno 2022, ritenendo che la mera allegazione della convivenza more uxorio, priva di elementi concreti sull'attualità, durata e caratteri del rapporto, non rendesse manifesta l'illegittimità del provvedimento espulsivo e che il motivo relativo al preteso ritardo dell'Amministrazione introducesse una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Ha quindi rigettato il ricorso avverso il decreto del 1° giugno 2022. Ha invece accolto il ricorso contro il decreto del 1° luglio 2022, rilevando che per la seconda proroga e le successive l'art. 14, comma 5, t.u. immigrazione richiede elementi concreti che rendano probabile l'identificazione oppure che rendano necessaria la proroga per organizzare le operazioni di rimpatrio; il decreto impugnato si era limitato a richiamare una richiesta consolare inviata oltre trenta giorni prima, senza indicare elementi specifici idonei a giustificare l'ulteriore trattenimento, né il riferimento al pericolo di fuga o ai precedenti penali poteva supplire a tale carenza. La Corte ha quindi cassato senza rinvio il decreto del 1° luglio 2022. In tema di spese, ha escluso la regolazione in favore dell'Amministrazione statale e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 14 t.u. immigrazione
Per la prima proroga il controllo riguarda la legittimità della misura; per la seconda proroga e le successive sono richiesti elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero oppure che rendano necessario il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio.
art. 5 CEDU
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela della libertà personale e del controllo effettivo sulla misura, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento del primo ricorso.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente, senza svolgere un ruolo decisivo nella ratio della decisione.
art. 8 CEDU
Il richiamo alla vita privata e familiare non è sufficiente se la relazione allegata non è specificata in modo concreto quanto ad attualità, durata e caratteristiche qualificanti.
art. 13 CEDU
Richiamato dal ricorrente in relazione alla necessità di un controllo effettivo, ma la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze per difetto di specificità o per devoluzione di valutazioni di merito.
Protocollo n. 7 alla CEDU
Richiamato nel primo ricorso, senza incidenza decisiva sulla soluzione.
art. 117 Cost.
Funziona come parametro di legittimità in relazione alla compatibilità della disciplina interna con la CEDU.
art. 24 Cost.
Richiamato nel secondo ricorso a sostegno delle censure processuali sulla verifica del rimpatrio.
art. 111 Cost.
Richiamato nel secondo ricorso a sostegno del diritto a un controllo giurisdizionale effettivo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo ricorso, ma la censura è stata comunque ritenuta inammissibile perché mirava a contestare la valutazione di merito.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
È stata rilevata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 82 t.u. spese giust.
Le spese e il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio devono essere liquidati con istanza al giudice del procedimento.
art. 83, secondo comma, t.u. spese giust.
Nel giudizio di cassazione la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, in caso di cassazione senza rinvio.
art. 133 t.u. spese giust.
La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando la parte soccombente è un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sul trattenimento dello straniero, il controllo sulla proroga non si esaurisce nella verifica formale dei presupposti della misura, ma si estende all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo; tuttavia il sindacato è limitato all'evidenza di una manifesta illegittimità, non potendo risolversi in un riesame del merito o dei fatti.
- La mera allegazione di una convivenza more uxorio con persona regolarmente soggiornante in Italia, se non accompagnata da elementi concreti su attualità, durata e connotati del rapporto, non basta a rendere manifestamente illegittimo il provvedimento espulsivo né a imporre l'accoglimento dell'impugnazione contro il trattenimento.
- Per la seconda proroga del trattenimento e per quelle successive l'autorità giudiziaria deve accertare la presenza di elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero oppure che dimostrino la necessità del trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio; non è sufficiente il richiamo a iniziative amministrative risalenti o generiche.
- La contestazione della valutazione del giudice di merito circa l'assenza di ritardi imputabili all'Amministrazione o la sufficienza degli atti compiuti per il rimpatrio non è proponibile in cassazione quando richiede una rivalutazione dei fatti storici.
- In presenza di patrocinio a spese dello Stato e soccombenza di un'Amministrazione statale, le spese non seguono automaticamente la regola della condanna in favore dello Stato, dovendosi applicare le specifiche disposizioni sulla liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa.
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