Cassazione Civile, Ordinanza n. 22985/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall’omologazione di un concordato preventivo presentato da una società in crisi. Una società creditrice ha proposto opposizione e poi reclamo contro il decreto di omologa, sostenendo che la proposta fosse inammissibile per: omissione di un procedimento sanzionatorio avviato dall’autorità di regolazione e poi definito con sanzione pecuniaria; difetto di veridicità dei dati aziendali, anche per la modifica di alcune poste del passivo nelle successive integrazioni del piano; inidoneità dell’attestazione di fattibilità, perché formulata in termini dubitativi e condizionati; difetto di causa in concreto, in ragione dell’eccessivo arco temporale di esecuzione e dell’irrisorietà della percentuale offerta ai creditori chirografari. La Corte d’appello ha respinto il reclamo principale e dichiarato inammissibile quello del Comune. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha denunciato violazioni degli artt. 160, 161, 173, 180 e 186-bis l.fall. e omesso esame di fatti decisivi, insistendo sull’idea che l’omessa disclosure della sanzione e le criticità del piano rendessero invalida la proposta concordataria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto che l’omessa indicazione del procedimento sanzionatorio non integrasse, nel caso concreto, una condotta decettiva rilevante ai fini dell’art. 173 l.fall., anche perché la società opponente ne era già a conoscenza e perché il rischio era stato fronteggiato con appositi fondi. Ha poi affermato che i motivi sulla veridicità dei dati aziendali, sull’attestazione di fattibilità e sulla causa in concreto miravano in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito e della valutazione delle prove, non consentito in cassazione se non nei limiti ristretti del vizio di motivazione, qui escluso. La ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese alla società resistente; le spese sono state invece compensate nei confronti del commissario giudiziale, ritenuto privo di legittimazione sostanziale a proporre controricorso in cassazione. È stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo apprezzamento del merito; il n. 5 consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti rigorosi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 132 c.p.c.
L’anomalia motivazionale rilevante è solo quella che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non basta un semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 160 l.fall.
Richiamato quale norma sulla proposta di concordato e sui suoi presupposti di ammissibilità.
art. 161 l.fall.
Richiamato con riferimento al piano e alla documentazione del concordato.
art. 173 l.fall.
Le informazioni omesse assumono rilievo solo se dotate di concreta attitudine decettiva per i creditori; la valutazione è di fatto, rimessa al giudice di merito.
art. 180 l.fall.
Richiamato nel quadro del giudizio di omologazione e delle contestazioni sull’ammissibilità della proposta.
art. 186-bis l.fall.
Richiamato in relazione al concordato con continuità aziendale e alla valutazione di fattibilità del piano.
art. 13, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
1° co. quater e 1° co. bis
In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, l’omessa rappresentazione di un fatto rilevante integra motivo di revoca o inammissibilità solo se il fatto abbia concreta attitudine decettiva per i creditori; la valutazione della sua rilevanza è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità non consente di riesaminare la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità dell’attestazione di fattibilità o la convenienza economica della proposta quando la censura miri soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove.
- La motivazione del giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente denunciare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
- Nel concordato con continuità, la presenza di fondi rischi e l’allocazione contabile di passività potenziali possono escludere che l’omessa indicazione di una specifica vicenda renda di per sé decettiva la proposta, se il giudice di merito ne esclude l’incidenza concreta sulla massa dei creditori.
- Il commissario giudiziale, quale ausiliario del giudice, non assume la qualità di parte sostanziale e non è legittimato a proporre ricorso o controricorso per cassazione salvo diversa previsione normativa.
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