Cassazione Civile, Ordinanza n. 18186/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l’annullamento di avvisi di accertamento emessi per Ires, Iva, Irap e Irpef relativi all’anno d’imposta 2009 nei confronti di una società a ristretta base partecipativa e della socia al 95%. La società era stata oggetto di accesso presso la sede per acquisire documentazione e notizie, seguito da ulteriori verifiche e valutazioni presso gli uffici dell’Ufficio; l’accertamento aveva rideterminato il reddito della società e, per trasparenza partecipativa, quello della socia. I giudici di merito avevano annullato gli atti per violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, ritenendo mancante un processo verbale di constatazione finale e violato il termine dilatorio di 60 giorni, oltre al diritto al contraddittorio preventivo anche per la presenza di tributi armonizzati. Con l’unico motivo l’Amministrazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che era stato regolarmente consegnato il verbale delle operazioni svolte in sede di accesso e che non era necessario notificare un ulteriore PVC per la fase di elaborazione "a tavolino" svolta in ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, quando l’accesso nei locali dell’impresa si conclude con un verbale regolarmente consegnato al contribuente e l’ulteriore attività istruttoria e di accertamento si svolge presso gli uffici dell’Amministrazione, l’art. 12, comma 7, L. 212/2000 non impone la notifica di un diverso ed ulteriore processo verbale di constatazione. Ha inoltre osservato che, quanto alla doglianza sul contraddittorio preventivo in materia di tributi armonizzati, la sentenza impugnata era incompleta perché non aveva svolto la necessaria prova di resistenza, cioè la verifica concreta della possibile incidenza delle difese del contribuente sull’esito dell’accertamento. Per questi motivi la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
motivo proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3
viene utilizzato come parametro di legittimità per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 12, comma 7, L. 212/2000
c.d. Statuto del contribuente
il termine dilatorio di 60 giorni decorre dal rilascio di copia del verbale di chiusura delle operazioni conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; non è richiesto un ulteriore PVC quando l’attività si completa presso gli uffici dell’Amministrazione
art. 24 L. 4/1929
il processo verbale deve attestare le operazioni compiute dall’Amministrazione; nel caso di accesso mirato è sufficiente indicare i documenti prelevati
L. 212/2000
richiamata per le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, in particolare il contraddittorio e il termine dilatorio
L. 4/1929
richiamata quale base normativa del processo verbale relativo alle operazioni di verifica fiscale
Massime di principio
- Il processo verbale di chiusura delle operazioni richiesto dallo Statuto del contribuente si riferisce alla conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche svolti nei locali del contribuente; se l’istruttoria prosegue e si completa presso gli uffici dell’ente impositore, non occorre notificare un ulteriore verbale finale.
- Nel caso di accesso finalizzato all’acquisizione di documentazione, è sufficiente che il verbale riporti le attività compiute e i documenti prelevati, decorrendo da quel rilascio il termine di 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.
- Quando si deduce la violazione del contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati, il giudice deve verificare in concreto, mediante prova di resistenza, se le difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere avrebbero potuto incidere sull’esito dell’accertamento.
- La nullità dell’accertamento per mancato contraddittorio non può essere affermata in modo automatico, ma richiede una verifica della concreta lesione del diritto di difesa.
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