Cassazione Civile, Ordinanza n. 20419/2021 del 16/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi all'anno 2005, emessi nei confronti della società contribuente per omesso versamento di IRES e IRAP da parte della società consolidata e per omesso versamento di IRES da parte della consolidante. L'Ufficio contestava: maggiori rimanenze finali; costi non deducibili in parte per difetto di competenza e in parte per difetto di inerenza. In appello la Commissione tributaria regionale del Piemonte confermava la decisione di primo grado, che aveva escluso la fondatezza del rilievo sulle rimanenze e accolto solo in parte i ricorsi. La società ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione: 1) nullità della sentenza per omessa riunione del giudizio con altro processo ritenuto pregiudiziale, o quanto meno per mancata sospensione ex artt. 274 e 295 c.c. e art. 29 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice d'appello posto a carico del contribuente la prova dell'effettività della prestazione sottostante il costo dedotto, pur in presenza di fattura e documentazione; 3) motivo subordinato, dichiarato assorbito; 4) omesso esame di un fatto decisivo e controverso, anch'esso assorbito.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo infondata la censura sulla mancata sospensione perché la questione era solo pregiudiziale in senso logico e non tecnico-giuridico, e inammissibile la censura sulla mancata riunione, trattandosi di potere discrezionale e ordinatorio del giudice di merito. Accoglie invece il secondo motivo, affermando che, quando il contribuente produce fatture a fondamento della deduzione, spetta all'Amministrazione finanziaria, se contesta l'operazione, dimostrarne la fittizietà con prova diretta, indiretta o presuntiva; non incombe invece sul contribuente provare l'effettività della prestazione prima che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere. Il terzo e il quarto motivo sono dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per la nullità della sentenza dedotta con il primo motivo.
art. 274 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di riunione dei giudizi; la Corte non ne fa applicazione decisiva nel merito della censura.
art. 295 c.c.
La sospensione necessaria è esclusa perché la pregiudizialità rilevata è solo logica e non tecnico-giuridica, quindi non vi è rischio di conflitto di giudicati.
art. 29, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma invocata per la riunione dei giudizi nel processo tributario; la Corte ribadisce che la riunione è rimessa a valutazione discrezionale del giudice di merito.
art. 109, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917
È la norma sulla deducibilità dei costi richiamata per contestare la ripartizione dell'onere probatorio.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che, una volta prodotte le fatture dal contribuente, l'onere di provare la fittizietà dell'operazione grava sull'Amministrazione finanziaria.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La mancata riunione di giudizi connessi è rimessa al potere discrezionale e ordinatorio del giudice di merito e non è, di per sé, censurabile in cassazione.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità tecnico-giuridica idonea a evitare un possibile contrasto di giudicati; la mera pregiudizialità logica non è sufficiente.
- In materia di deduzione dei costi o detrazione IVA, la produzione della fattura da parte del contribuente assolve l'onere iniziale di allegazione/prova del fatto costitutivo; se l'Amministrazione contesta l'operazione, deve provarne la fittizietà con elementi diretti, indiretti o presuntivi.
- Non può essere imposto al contribuente di provare l'effettività dell'operazione prima che l'Ufficio abbia assolto l'onere probatorio sulla sua inesistenza o simulazione.
- rami
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