Cassazione Civile, Ordinanza n. 16592/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un avvocato volta a ottenere il ricalcolo della pensione di anzianità sulla base di maggiori redditi professionali relativi agli anni 2006 e 2007, emersi in seguito ad accertamento fiscale definito mediante accertamento con adesione ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997. La Corte d'appello aveva ritenuto che tali redditi, una volta dichiarati alla Cassa e seguiti dal versamento dei maggiori contributi, dovessero incidere anche sulla base imponibile previdenziale e quindi sul trattamento pensionistico. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 10 e 11 della l. n. 576 del 1980 e dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, sostenendo che l'accertamento con adesione non ha rilevanza extra-tributaria e che, ai fini previdenziali, conta soltanto il reddito dichiarato annualmente con il mod. 5, non quello risultante da successivi accertamenti fiscali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, aderendo all'orientamento consolidato secondo cui, in materia di previdenza forense, la pensione va calcolata sul reddito professionale dichiarato ai fini fiscali e non su quello definito tramite accertamento con adesione. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila e rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene utilizzato come norma processuale per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per dare atto del termine riservato dal Collegio per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
artt. 2, 10 e 11, l. 20 settembre 1980, n. 576
sono le norme della disciplina previdenziale forense invocate per sostenere che la pensione debba essere calcolata sul reddito dichiarato ai fini fiscali.
art. 2, comma 3, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
la Corte lo interpreta nel senso che l'accertamento con adesione non rileva ai fini extra-tributari, sicché non può incidere sul calcolo della pensione forense.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato implicitamente nel passaggio finale sul mancato presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di previdenza forense, ai fini della determinazione della pensione rileva il reddito professionale dichiarato ai fini fiscali, non quello emerso da un accertamento con adesione, poiché tale istituto non ha efficacia extra-tributaria.
- Il maggior reddito definito in sede di adesione può determinare l'obbligo di versare i contributi previdenziali dovuti, ma non modifica automaticamente la base di calcolo della prestazione pensionistica se la disciplina applicabile ancora il trattamento al reddito dichiarato annualmente.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito in modo consolidato il significato della disciplina previdenziale di settore, il giudice di merito che se ne discosti incorre in violazione di legge.
- Il ricalcolo della pensione non può essere fondato su un reddito 'fittizio' derivante da definizione concordata della lite tributaria, se la legge previdenziale collega la prestazione al reddito effettivamente dichiarato ai fini fiscali.
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