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Sentenza

Sentenza del 22/06/2016 n. 4035 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Fattispecie - Società a ristretta base partecipativa - Utili extracontabili non dichiarati - Attribuzione ai soci - Presunzione legittimità - Costi indeducibili - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'accertamento riguardava utili extracontabili non dichiarati dalla società e presuntivamente distribuiti al socio. La presunzione è stata ritenuta applicabile anche se la società aveva cessato l'attività, purché il contribuente non fornisse una prova contraria idonea. Tuttavia, nella determinazione del maggior reddito della società, dovevano essere considerati e portati in deduzione i costi inerenti alle prestazioni che avevano generato i maggiori ricavi, quando tali costi risultavano documentati dalle fatture prodotte in giudizio.

La decisione

La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio è stata ritenuta legittima nonostante la cessazione dell'attività societaria, in assenza di prova contraria. Al contempo, l'accertamento doveva essere rideterminato riconoscendo alla società i costi documentati e inerenti alla produzione dei maggiori ricavi accertati. La decisione è quindi favorevole all'Amministrazione quanto alla presunzione sugli utili, ma favorevole al contribuente quanto al riconoscimento dei costi provati.

Norme richiamate

  • Art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma consente l'accertamento sintetico o presuntivo del reddito sulla base degli elementi disponibili. Nel caso esaminato, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base partecipativa è stata ritenuta legittima anche dopo la cessazione dell'attività societaria, salvo prova contraria del contribuente.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati in capo alla società possono essere presunti distribuiti ai soci, purché l'Amministrazione fornisca elementi idonei e il socio non dimostri che tali utili non sono stati percepiti o distribuiti.
  • La cessazione dell'attività della società, da sola, non elimina la presunzione di distribuzione degli utili ai soci.
  • La presunzione non è assoluta: il contribuente può superarla fornendo una prova concreta e documentata, ad esempio dimostrando l'assenza di percezione degli utili, la loro diversa destinazione o l'impossibilità della distribuzione.
  • Anche quando vengono accertati maggiori ricavi, il reddito imponibile deve essere determinato considerando i costi inerenti e documentati sostenuti per produrli.
  • Le fatture e gli altri documenti contabili devono essere prodotti tempestivamente e devono dimostrare sia l'effettività dei costi sia il loro collegamento con i ricavi accertati.

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