Sentenza del 22/06/2016 n. 4035 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Fattispecie - Società a ristretta base partecipativa - Utili extracontabili non dichiarati - Attribuzione ai soci - Presunzione legittimità - Costi indeducibili - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento riguardava utili extracontabili non dichiarati dalla società e presuntivamente distribuiti al socio. La presunzione è stata ritenuta applicabile anche se la società aveva cessato l'attività, purché il contribuente non fornisse una prova contraria idonea. Tuttavia, nella determinazione del maggior reddito della società, dovevano essere considerati e portati in deduzione i costi inerenti alle prestazioni che avevano generato i maggiori ricavi, quando tali costi risultavano documentati dalle fatture prodotte in giudizio.
La decisione
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio è stata ritenuta legittima nonostante la cessazione dell'attività societaria, in assenza di prova contraria. Al contempo, l'accertamento doveva essere rideterminato riconoscendo alla società i costi documentati e inerenti alla produzione dei maggiori ricavi accertati. La decisione è quindi favorevole all'Amministrazione quanto alla presunzione sugli utili, ma favorevole al contribuente quanto al riconoscimento dei costi provati.
Norme richiamate
Art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma consente l'accertamento sintetico o presuntivo del reddito sulla base degli elementi disponibili. Nel caso esaminato, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base partecipativa è stata ritenuta legittima anche dopo la cessazione dell'attività societaria, salvo prova contraria del contribuente.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati in capo alla società possono essere presunti distribuiti ai soci, purché l'Amministrazione fornisca elementi idonei e il socio non dimostri che tali utili non sono stati percepiti o distribuiti.
- La cessazione dell'attività della società, da sola, non elimina la presunzione di distribuzione degli utili ai soci.
- La presunzione non è assoluta: il contribuente può superarla fornendo una prova concreta e documentata, ad esempio dimostrando l'assenza di percezione degli utili, la loro diversa destinazione o l'impossibilità della distribuzione.
- Anche quando vengono accertati maggiori ricavi, il reddito imponibile deve essere determinato considerando i costi inerenti e documentati sostenuti per produrli.
- Le fatture e gli altri documenti contabili devono essere prodotti tempestivamente e devono dimostrare sia l'effettività dei costi sia il loro collegamento con i ricavi accertati.
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