Ordinanza n. 163/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, “del provvedimento del Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Cuneo prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui è stata disposta la sospensione dal collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati del MIT, relativo alle procedure S.T.A., per un periodo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare: - del verbale di ispezione prot. n. -OMISSIS-; - della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS-, notificata il 10 marzo 2026”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione per 30 giorni dal collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati del MIT per le procedure S.T.A., unitamente al verbale di ispezione e alla comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento del Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Cuneo con cui è stata sospesa, per trenta giorni, dal collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati del MIT relativo alle procedure S.T.A., chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati impugnati anche il verbale di ispezione e la comunicazione di avvio del procedimento. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia questioni fattuali e istruttorie controverse relative alle modalità di apposizione dei timbri sul registro delle carte di circolazione e alla contestata mancata stampa del registro di fine giornata, anche in rapporto al funzionamento del sistema informatico dell'impresa nel giorno dell'ispezione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare senza anticipare le valutazioni di merito, ritenendo che le questioni non fossero suscettibili di sommaria delibazione e richiedessero approfondimenti nella fase di merito. Ha ravvisato il periculum in mora poiché la sospensione avrebbe esaurito i propri effetti prima della decisione definitiva, con possibile danno economico e reputazionale per l'impresa. Nel bilanciamento degli interessi, ha attribuito prevalenza alle esigenze cautelari della ricorrente, rilevando che l'Amministrazione non aveva prospettato uno specifico interesse pubblico contrario e che la misura avrebbe potuto eventualmente dispiegare i propri effetti dopo la decisione di merito. È stata quindi confermata la misura cautelare monocratica già adottata, con sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato sino alla definizione del giudizio. Il TAR ha inoltre disposto incombenti istruttori: l'Amministrazione dovrà fornire chiarimenti documentati sulle modalità di apposizione dei timbri nei registri e su quanto accaduto nel caso concreto, verificando se i timbri siano stati effettivamente apposti dal funzionario indicato; le parti dovranno prendere posizione sulla documentazione relativa al funzionamento del sistema informatico e alla mancata stampa del registro di fine giornata. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri dell'art. 55 c.p.a.; il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto nelle more della decisione di merito.
art. 64, comma 3, c.p.a.
fornire [...] documentati chiarimenti
La disposizione è stata utilizzata per ordinare all'Amministrazione chiarimenti documentati su fatti e modalità operative rilevanti per la controversia.
art. 73, comma 1, c.p.a.
entro i termini di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine è stato richiamato per il deposito dei chiarimenti dell'Amministrazione e per le prese di posizione delle parti sulle produzioni documentali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei soggetti coinvolti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono state richiamate insieme alla normativa nazionale a sostegno dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il provvedimento cautelare impugnato è destinato a esaurire i propri effetti prima della decisione di merito, il periculum in mora può essere ravvisato nel rischio di un danno economico e reputazionale non adeguatamente reintegrabile per l'impresa interessata.
- In sede cautelare, qualora le questioni di fatto e di diritto non siano suscettibili di sommaria delibazione, il giudice può sospendere l'efficacia dell'atto sulla base del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi, lasciando impregiudicata la valutazione del fumus nella fase di merito.
- La sospensione cautelare di una misura amministrativa può essere disposta quando non emerga uno specifico pregiudizio per l'interesse pubblico e l'Amministrazione non lo abbia concretamente prospettato in giudizio, soprattutto se la misura può essere eventualmente eseguita dopo la decisione di merito.
- Ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.a., il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione chiarimenti documentati sulle modalità operative e sui fatti controversi, nonché invitare le parti a confrontarsi sulle produzioni documentali rilevanti per la decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 7/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 156/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 157/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 158/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 159/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 160/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →