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Sentenza

Sentenza n. 1848/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- Responsabile Area Tecnica Comune Mathi

Giustizia amministrativa202401456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione relativa a una roulotte, strutture metalliche e prefabbricate, recinzione e tombino di scarico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, deducendo, con quattro articolate censure, violazione degli artt. 3, 6, 10, 22, 31, 34 e 37 d.P.R. 380/2001, dell'art. 841 c.c. e della normativa statale e regionale richiamata, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità e carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione. In particolare, ha sostenuto che la roulotte fosse un semplice caravan rimovibile, destinato a esigenze temporanee e non soggetto a permesso di costruire; che la struttura metallica e i due prefabbricati fossero elementi precari, appoggiati al suolo e privi di stabilizzazione, assimilabili a tettoie o opere di scarsa rilevanza edilizia; che la recinzione in rete metallica e paletti costituisse esercizio dello ius excludendi alios e non richiedesse titolo edilizio; e che il tombino di scarico, in assenza di accertamenti su un collegamento illecito alle reti elettrica o idrica, non potesse essere assoggettato a demolizione. È stata inoltre dedotta la violazione dei principi di graduazione delle sanzioni amministrative e dell'obbligo di motivazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla roulotte, ha ritenuto applicabile l'art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001, poiché il manufatto era inserito in un più ampio e progressivo insediamento abusivo, già interessato da precedenti ordinanze demolitorie. La precarietà deve essere valutata secondo un criterio funzionale, riferito alla destinazione intrinseca dell'opera e alla natura realmente temporanea dell'esigenza soddisfatta, non secondo il solo criterio strutturale della rimovibilità o dell'assenza di infissione al suolo. La ricorrente non ha dimostrato un uso contingente della roulotte. Le strutture metallica e prefabbricate, considerate per dimensioni, basamento in muratura e incidenza permanente sull'assetto territoriale, sono state qualificate come interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e), e 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001. La loro rilevanza edilizia è stata ulteriormente confermata dal contesto di progressiva stratificazione di opere abusive e dalla localizzazione in area agricola e geologicamente vulnerabile. Anche la recinzione non è stata valutata isolatamente: inserita nel complessivo intervento volto alla trasformazione del fondo agricolo in insediamento abitativo, essa ha contribuito all'alterazione funzionale, ambientale ed estetica del territorio e non può essere ricondotta alla sola tutela dello ius excludendi alios. Per la stessa ragione, il tombino di scarico, pur di modesta consistenza, deve essere esaminato nel contesto unitario dell'abuso e non atomisticamente. L'ordinanza è stata quindi ritenuta legittima; la ricorrente è stata condannata al pagamento di € 3.000 oltre accessori per le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. e) ed e.5), d.P.R. 380/2001

    “l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee...”

    La nozione di nuova costruzione comprende roulotte, manufatti leggeri, prefabbricati e strutture di qualsiasi genere quando siano destinati a esigenze non meramente temporanee o incidano stabilmente sull'assetto del territorio.

  • art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001

    Gli interventi di nuova costruzione richiedono il preventivo rilascio del permesso di costruire.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    In presenza di opere eseguite in assenza del necessario permesso di costruire, l'amministrazione può ingiungere al proprietario la demolizione, con avvertimento delle conseguenze dell'inottemperanza.

  • art. 841 c.c.

    Il diritto del proprietario di escludere i terzi dal fondo non sottrae una recinzione, inserita in un complessivo intervento di trasformazione edilizia abusiva, alla disciplina urbanistico-edilizia.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'ordinanza è adeguatamente motivata mediante il richiamo alla relazione istruttoria, alla disciplina urbanistica e vincolistica dell'area e al contesto complessivo degli abusi.

Massime di principio

  • La precarietà di un manufatto edilizio deve essere valutata secondo un criterio funzionale e non meramente strutturale: la rimovibilità, l'assenza di infissione al suolo o la possibilità di smontaggio non escludono la necessità del permesso di costruire quando l'opera sia destinata a soddisfare esigenze non temporanee.
  • Roulotte, camper, manufatti leggeri e strutture prefabbricate rientrano nella nozione di nuova costruzione quando, per destinazione e modalità di collocazione, determinino un'alterazione non temporanea dell'assetto del territorio, salvo le specifiche eccezioni previste dall'art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001.
  • La rilevanza edilizia delle opere deve essere valutata considerando il complessivo intervento e il suo contestuale impatto urbanistico, ambientale e funzionale, senza atomizzare manufatti singolarmente modesti quando essi concorrano a una trasformazione abusiva del fondo.
  • Una recinzione può richiedere un titolo edilizio quando, per caratteristiche e inserimento nel contesto, costituisca parte integrante di un più ampio intervento volto a trasformare la destinazione del fondo; in tale ipotesi non è sufficiente invocare il solo esercizio dello ius excludendi alios.
  • Anche opere di modesta consistenza, come un tombino di scarico, devono essere valutate nel contesto dell'intervento edilizio complessivo e possono essere ricomprese nell'ordinanza demolitoria quando concorrano alla trasformazione abusiva del territorio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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