Sentenza n. 1848/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- Responsabile Area Tecnica Comune Mathi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione relativa a una roulotte, strutture metalliche e prefabbricate, recinzione e tombino di scarico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, deducendo, con quattro articolate censure, violazione degli artt. 3, 6, 10, 22, 31, 34 e 37 d.P.R. 380/2001, dell'art. 841 c.c. e della normativa statale e regionale richiamata, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità e carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione. In particolare, ha sostenuto che la roulotte fosse un semplice caravan rimovibile, destinato a esigenze temporanee e non soggetto a permesso di costruire; che la struttura metallica e i due prefabbricati fossero elementi precari, appoggiati al suolo e privi di stabilizzazione, assimilabili a tettoie o opere di scarsa rilevanza edilizia; che la recinzione in rete metallica e paletti costituisse esercizio dello ius excludendi alios e non richiedesse titolo edilizio; e che il tombino di scarico, in assenza di accertamenti su un collegamento illecito alle reti elettrica o idrica, non potesse essere assoggettato a demolizione. È stata inoltre dedotta la violazione dei principi di graduazione delle sanzioni amministrative e dell'obbligo di motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla roulotte, ha ritenuto applicabile l'art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001, poiché il manufatto era inserito in un più ampio e progressivo insediamento abusivo, già interessato da precedenti ordinanze demolitorie. La precarietà deve essere valutata secondo un criterio funzionale, riferito alla destinazione intrinseca dell'opera e alla natura realmente temporanea dell'esigenza soddisfatta, non secondo il solo criterio strutturale della rimovibilità o dell'assenza di infissione al suolo. La ricorrente non ha dimostrato un uso contingente della roulotte. Le strutture metallica e prefabbricate, considerate per dimensioni, basamento in muratura e incidenza permanente sull'assetto territoriale, sono state qualificate come interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e), e 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001. La loro rilevanza edilizia è stata ulteriormente confermata dal contesto di progressiva stratificazione di opere abusive e dalla localizzazione in area agricola e geologicamente vulnerabile. Anche la recinzione non è stata valutata isolatamente: inserita nel complessivo intervento volto alla trasformazione del fondo agricolo in insediamento abitativo, essa ha contribuito all'alterazione funzionale, ambientale ed estetica del territorio e non può essere ricondotta alla sola tutela dello ius excludendi alios. Per la stessa ragione, il tombino di scarico, pur di modesta consistenza, deve essere esaminato nel contesto unitario dell'abuso e non atomisticamente. L'ordinanza è stata quindi ritenuta legittima; la ricorrente è stata condannata al pagamento di € 3.000 oltre accessori per le spese di lite.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e) ed e.5), d.P.R. 380/2001
“l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee...”
La nozione di nuova costruzione comprende roulotte, manufatti leggeri, prefabbricati e strutture di qualsiasi genere quando siano destinati a esigenze non meramente temporanee o incidano stabilmente sull'assetto del territorio.
art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001
Gli interventi di nuova costruzione richiedono il preventivo rilascio del permesso di costruire.
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
In presenza di opere eseguite in assenza del necessario permesso di costruire, l'amministrazione può ingiungere al proprietario la demolizione, con avvertimento delle conseguenze dell'inottemperanza.
art. 841 c.c.
Il diritto del proprietario di escludere i terzi dal fondo non sottrae una recinzione, inserita in un complessivo intervento di trasformazione edilizia abusiva, alla disciplina urbanistico-edilizia.
art. 3 l. 241/1990
L'ordinanza è adeguatamente motivata mediante il richiamo alla relazione istruttoria, alla disciplina urbanistica e vincolistica dell'area e al contesto complessivo degli abusi.
Massime di principio
- La precarietà di un manufatto edilizio deve essere valutata secondo un criterio funzionale e non meramente strutturale: la rimovibilità, l'assenza di infissione al suolo o la possibilità di smontaggio non escludono la necessità del permesso di costruire quando l'opera sia destinata a soddisfare esigenze non temporanee.
- Roulotte, camper, manufatti leggeri e strutture prefabbricate rientrano nella nozione di nuova costruzione quando, per destinazione e modalità di collocazione, determinino un'alterazione non temporanea dell'assetto del territorio, salvo le specifiche eccezioni previste dall'art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001.
- La rilevanza edilizia delle opere deve essere valutata considerando il complessivo intervento e il suo contestuale impatto urbanistico, ambientale e funzionale, senza atomizzare manufatti singolarmente modesti quando essi concorrano a una trasformazione abusiva del fondo.
- Una recinzione può richiedere un titolo edilizio quando, per caratteristiche e inserimento nel contesto, costituisca parte integrante di un più ampio intervento volto a trasformare la destinazione del fondo; in tale ipotesi non è sufficiente invocare il solo esercizio dello ius excludendi alios.
- Anche opere di modesta consistenza, come un tombino di scarico, devono essere valutate nel contesto dell'intervento edilizio complessivo e possono essere ricomprese nell'ordinanza demolitoria quando concorrano alla trasformazione abusiva del territorio.
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