Cassazione Civile, Ordinanza n. 36904/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ex L. n. 89/2001 per equa riparazione per eccessiva durata di un precedente giudizio. La Corte d'appello aveva inizialmente liquidato in favore della ricorrente una somma a titolo di indennizzo e le spese; a seguito di un primo ricorso per cassazione limitato alla liquidazione delle spese, il decreto fu cassato con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello rideterminava le spese del giudizio originario e di riassunzione, applicando una riduzione del 30% sull'importo di base, richiamando l'art. 4, comma 4, del D.M. n. 55/2014. La ricorrente impugnava tale nuovo decreto deducendo violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e dei criteri di liquidazione dei compensi professionali di cui al D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 37/2018, sostenendo che la riduzione del 30% era inapplicabile perché la norma presuppone la presenza di più soggetti assistiti con identiche posizioni processuali, mentre nel caso vi era un'unica parte; contestava inoltre il mancato rispetto dei minimi tariffari e l'illegittima compressione del compenso professionale. La Corte di cassazione ha distinto tra la liquidazione relativa al giudizio originario e quella relativa al giudizio di riassunzione: ha ritenuto fondata la censura sulla prima, perché per un giudizio con un solo soggetto non si applica l'art. 4, comma 4, D.M. 55/2014 e i minimi tabellari della Tabella 12, per il relativo scaglione, erano pari a euro 1.198,50; ha invece ritenuto corretta la liquidazione delle spese del giudizio di riassunzione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato il decreto limitatamente alla parte erronea e deciso nel merito rideterminando le spese dovute per il giudizio originario, oltre accessori e spese del giudizio di legittimità.
La decisione
Ricorso accolto solo in parte. La Corte ha cassato il decreto della Corte d'appello di Perugia limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio originario di merito, ritenendo illegittima la riduzione del 30% applicata in assenza dei presupposti dell'art. 4, comma 4, D.M. n. 55/2014. Ha quindi deciso nel merito, condannando il Ministero della Giustizia a corrispondere al difensore dichiaratosi antistatario euro 1.198,50 per il giudizio originario, oltre euro 27,00 per esborsi, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Ha invece confermato la liquidazione delle spese del giudizio di riassunzione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero, con liquidazione in favore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 3 L. n. 89/2001
norma posta a base della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo
art. 6 CEDU
parametro convenzionale invocato per la violazione del termine ragionevole
art. 91 c.p.c.
richiamato come parametro per la regolazione delle spese secondo soccombenza
art. 2233 c.c.
il compenso del professionista deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione
D.M. n. 55/2014
la riduzione del 30% è applicabile solo quando, ferma l'identità di posizioni processuali, la prestazione riguardi più soggetti senza esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto; nel caso di parte unica la norma non opera
D.M. n. 37/2018
citato come fonte di disciplina della liquidazione dei compensi professionali
art. 93 c.p.c.
distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
art. 392 c.p.c.
richiamato per il giudizio di riassunzione dopo cassazione con rinvio
art. 384, comma 2, c.p.c.
utilizzato per decidere la causa nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- La riduzione del compenso professionale prevista dall'art. 4, comma 4, del D.M. n. 55/2014 presuppone la difesa di più soggetti con identiche posizioni processuali; non è applicabile quando la prestazione riguarda un'unica parte.
- Nella liquidazione dei compensi deve essere rispettato il minimo tabellare previsto per lo scaglione di valore della causa, salvo che ricorrano i presupposti normativi per una specifica riduzione.
- Se il giudice di rinvio liquida le spese in violazione dei criteri normativi richiamati dalla cassazione, la Corte di cassazione può cassare il decreto nei limiti dell'errore e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La valutazione della congruità del compenso professionale deve restare coerente con il valore della controversia e con i criteri di adeguatezza e decoro professionale posti dall'art. 2233 c.c.
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