Cassazione Civile, Ordinanza n. 23837/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007, con recupero di maggiori tributi, interessi e sanzioni ai fini IRES, IRAP e IVA. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la nullità per violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, perché l'avviso era stato notificato prima dello spirare del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del PVC. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva confermato, ritenendo tardiva in appello la questione sulla diversa modalità di notificazione del PVC e ritenendo comunque sussistenti ragioni di urgenza. In Cassazione la società deduceva con il primo motivo la violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la questione sul rispetto del termine ex art. 12 Statuto non era una domanda nuova ma una difesa già proposta; con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 12 L. n. 212/2000, contestando la sussistenza di motivi di particolare e motivata urgenza idonei a legittimare l'accertamento ante tempus. I motivi erano strettamente connessi perché entrambi vertevano sulla legittimità dell'avviso notificato prima del decorso del termine di legge e sulla corretta valutazione della notificazione del PVC.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo. Ha affermato che la doglianza relativa alle modalità e ai tempi di notifica del PVC, in rapporto al termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, era già stata dedotta nei gradi di merito e quindi non era una eccezione nuova; ha inoltre ribadito che il rispetto del termine di sessanta giorni è regola posta a garanzia del contraddittorio procedimentale e che l'eccezione dell'urgenza deve essere provata dall'Ufficio con elementi concreti riferiti al caso specifico, non essendo sufficiente la sola prossimità della scadenza del termine decadenziale. Ha altresì richiamato l'equipollenza tra consegna e notifica del PVC, osservando che l'Ufficio avrebbe potuto notificare il verbale anche alla delegata della società. Non essendo emersi motivi idonei a giustificare l'anticipazione dell'avviso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non richiedendo la causa ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
termine dilatorio di sessanta giorni
l'inosservanza del termine di sessanta giorni tra consegna/rilascio del PVC e emissione dell'avviso di accertamento comporta, di regola, l'illegittimità dell'atto ante tempus, salvo specifiche ragioni di urgenza da provare dall'Ufficio.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
la censura relativa al mancato rispetto del termine dilatorio e alle modalità di notifica del PVC, una volta dedotto l'avviso ante tempus, integra una mera difesa/eccezione in senso lato e può essere proposta anche in appello.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge invocato dalla ricorrente.
art. 12, comma 4, L. n. 212/2000
richiamato dalla difesa della contribuente per contestare la correttezza delle modalità e dei tempi della notificazione del PVC, in relazione allo spatium deliberandi riconosciuto al contribuente.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, decorrente dal rilascio del PVC, è presidio del contraddittorio endoprocedimentale e la sua violazione rende illegittimo l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza, salvo prova di concrete ragioni di urgenza.
- L'urgenza che consente l'emissione dell'avviso prima del decorso del termine dilatorio non può essere desunta dalla sola imminente scadenza del termine di decadenza, ma deve derivare da fatti specifici, non imputabili all'Amministrazione, riferiti al rapporto e al contribuente interessato.
- La prova delle ragioni di urgenza grava sull'Ufficio, non essendo sufficiente la mera indicazione nell'atto dei motivi anticipatori se non corrispondono a un'effettiva situazione di urgenza.
- Le contestazioni sulla tempestività dell'avviso e sulle modalità di notificazione del PVC, quando mirano a far valere la violazione del termine dilatorio, costituiscono mere difese proponibili in ogni stato e grado del giudizio.
- Ai fini della notifica del PVC, la consegna al soggetto delegato presente durante le operazioni può equivalere alla notificazione al contribuente, essendo idonea a raggiungere la medesima finalità di conoscenza dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23804/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23813/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23814/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23816/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23817/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23820/2022 del 01/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →