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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26981/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato il riesame del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. (sequestro funzionale alla confisca del prezzo delle fatture per operazioni inesistenti e, in caso di incapienza, confisca per equivalente su beni nella disponibilità di Bruno Pizzi, Cinzia Romeggio e Martina Grazia Pizzi). Il ricorrente contestava: 1) la mancanza del dolo specifico richiesto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000; 2) l'erronea estensione della responsabilità della Frantossola s.r.l. in concorso con Ro.Tras. e Sogestra senza che a queste ultime fosse contestato il reato; 3) l'erronea quantificazione del profitto del reato (avrebbe dovuto essere l'imposta dovuta e non il complessivo importo delle fatture); 4) l'erronea valutazione sull'esistenza delle operazioni fatturate, che secondo la difesa sarebbero state reali e controllabili; 5) la carenza di riferibilità della condotta alla ricorrente, che aveva mansioni d'ufficio e non consapevolezza degli illeciti; 6) un secondo motivo autonomo relativo alla violazione del principio di proporzionalità del sequestro per mancata ed esaustiva valutazione della perizia di stima depositata dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi: ha richiamato la precedente pronuncia (n. 4958/2022) che aveva già ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza; ha confermato che ai fini cautelari il giudice deve già valutare il fumus anche sul profilo soggettivo, e che il dolo specifico nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti può essere ritenuto icto oculi quando l'emittente è un soggetto Iva che ha emesso tali fatture; ha precisato che il reato è di pericolo astratto e che la finalità di agevolare l'evasione fiscale non deve necessariamente risultare realizzata per integrare il fumus. Ha inoltre chiarito che il profitto del reato per fini di sequestro è il corrispettivo (prezzo) indicato nelle fatture e non l'Iva. Ha ritenuto irrilevante il successivo pagamento delle imposte da parte degli utilizzatori ai fini del dolo dell'emittente. Sul secondo motivo ha accolto l'eccezione di genericità: la ricorrente non ha indicato con precisione i beni di sua proprietà sottoposti a sequestro, né fornito elementi concreti per dimostrare la violazione del principio di proporzionalità. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (emissione di fatture per operazioni inesistenti)

    Il reato è di pericolo astratto: l'emissione da parte di un soggetto IVA di fatture per operazioni inesistenti integra il fumus del reato, e il dolo specifico può ritenersi sussistente ictu oculi salvo elementi contrari specificamente dedotti.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Riferito nella contestazione per l'uso delle fatture inesistenti da parte dei soggetti utilizzatori; la Corte osserva che non è necessario che anche agli utilizzatori sia contestato il reato perché ciò non incide sulla sussistenza del fumus per l'emittente.

  • art. 12 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato nei motivi relativi alla disciplina delle pene e degli effetti tributari collegati alle fatture inesistenti.

  • art. 640 cod. pen. / art. 640-quater cod. pen.

    Richiamati come reati affini (truffa) indicati nella motivazione delle esigenze cautelari; la presenza di finalità ulteriori (es. truffa) non esclude l'integrazione del reato di emissione di fatture false.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione alla funzione del Tribunale del riesame di valutare il fumus e gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della misura reale.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato come motivo di impugnazione relativo al vizio di motivazione; la Corte valuta la specificità e la fondatezza dei rilievi di diritto dedotti.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiesta la specificità dell'atto di impugnazione (indicazione di capi, prove, richieste istruttorie, motivi): la mancata osservanza comporta inammissibilità per genericità.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limitazione del sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione del merito e della motivazione del giudice di merito; argomentazioni meramente valutative sono spesso inammissibili in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione; applicata per la condanna pecuniaria e delle spese.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamata nella discussione sulle presunzioni tributarie: la Corte osserva che l'impugnazione non si è confrontata adeguatamente con le fonti di prova indicate dall'ordinanza impugnata.

  • Sentenza Corte di cassazione n. 4958/2022

    Pronuncia precedente che aveva rigettato i ricorsi avverso misure cautelari personali (carcere) e che è stata richiamata come elemento che già aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza.

  • Giurisprudenza di principio (Sez. U, n. 18954/2016; Sez. 3, n. 12719/2007; Sez. 3, n. 39316/2019; Sez. 3, n. 44449/2015)

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per affermare che il dolo nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti può essere desunto ictu oculi e che la presenza di finalità ulteriori non esclude l'integrazione del reato di pericolo astratto.

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo per reati tributari il giudice del merito deve verificare il fumus anche sul piano soggettivo; tuttavia il dolo specifico nell'emissione di fatture inesistenti può essere ritenuto icto oculi quando l'emittente è un soggetto IVA che ha emesso tali fatture, salvo elementi concreti contrari forniti dalla difesa.
  • Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è di pericolo astratto: l'integrazione del reato riguarda il mero compimento dell'atto tipico e non richiede che il fine (es. l'evasione fiscale degli utilizzatori) si sia realizzato.
  • Ai fini del sequestro preventivo il profitto del reato relativo alle fatture false è il corrispettivo (prezzo) indicato nelle fatture e non l'IVA; quindi il valore preso a riferimento per la confisca può essere il prezzo fatturato.
  • Il pagamento successivo delle imposte da parte degli utilizzatori non cancella automaticamente il fumus del reato in capo all'emittente e non è di per sé idoneo a escludere il dolo specifico dell'emittente.
  • Le doglianze riguardanti la sussistenza o l'inesistenza delle operazioni fatturate sono, in gran parte, questioni di merito e valutazione probatoria: in cassazione tali censure rischiano l'inammissibilità se si limitano a contestare la valutazione del giudice di merito senza indicare vizi di diritto specifici.
  • Per impugnare la misura reale per violazione del principio di proporzionalità è necessario indicare con precisione (a) quali beni sono stati sottoposti a sequestro, (b) quali di essi appartengono all'impugnante, (c) il valore complessivo secondo la prospettazione difensiva e (d) gli elementi di prova a sostegno; la genericità comporta inammissibilità.
  • In cassazione è essenziale rispettare i requisiti di specificità previsti dagli artt. 581 e 606 c.p.p.; motivazioni generiche o argomentazioni meramente valutative del fatto sono frequentemente dichiarate inammissibili.

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