Ordinanza n. 813/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'Avviso prot. n. 58754 del 17 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco degli ammessi allo svolgimento della prova scritta del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito” di cui al Decreto Direttoriale n. 2269 del 09.12.2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; - dell'Avviso prot. n. 58996 del 19 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco integrato dei candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del concorso di cui al D.D. M.I.M. n. 2269/2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; - dell'Avviso prot. n. 59232 del 22 dicembre 2025 recante il calendario d'esame e delle sedi concorsuali delle prove scritte del concorso di cui al D.D. M.I.M., individuate nelle date del 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026, in quanto lesiva per parte ricorrente, non ammessa allo svolgimento delle suddette prove; - dell'Avviso prot. n. 59697 del 30 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco integrato dei candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del concorso di cui al D.D. M.I.M. n. 2269/2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; - del giudizio negativo di 29,41 comminato a parte ricorrente in relazione alla prova preselettiva sostenuta, che ha cagionato il suo mancato inserimento tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta; - dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'espletamento della prova preselettiva della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida, formulati male, errati o con più risposte possibili; - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e del CINECA, di data e protocollo sconosciuti, relativi alla predisposizione, validazione e correzione dei quesiti della prova preselettiva del 3 ottobre 2025; - per quel che occorrer possa, del Decreto Direttoriale M.I.M. n. 2269/2024, ove interpretato nel senso di legittimare la somministrazione di quesiti privi di univocità logica ovvero suscettibili di plurime soluzioni corrette; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale della procedura concorsuale per cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione alla prova scritta del concorso per 145 dirigenti tecnici, conseguente al punteggio negativo di 29,41 ottenuto nella prova preselettiva, nonché quesiti e atti relativi alla predisposizione, validazione e correzione della prova
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli avvisi ministeriali con cui sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi alla prova scritta e il calendario delle prove, nella parte in cui non risultava inserita, nonché il giudizio negativo di 29,41 riportato nella prova preselettiva, i quesiti somministrati, i verbali della commissione esaminatrice e del CINECA e, ove occorrente, il decreto direttoriale che disciplinava il concorso. Ha dedotto che i quiz non erano conformi alle linee guida, risultavano formulati in modo scorretto o erroneo e, in alcuni casi, ammettevano più risposte corrette, con conseguente illegittimità della valutazione e della mancata ammissione alla prova scritta. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare limitatamente alla conferma degli effetti del precedente decreto cautelare. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha valorizzato il fatto che la ricorrente aveva già sostenuto la prova scritta, confermando quindi gli effetti della misura cautelare già concessa. Non sono stati definiti nel merito i vizi dedotti in relazione ai quesiti, alla valutazione della prova preselettiva o agli atti concorsuali. Il merito è stato rinviato all'udienza del 18 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 419 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
È richiamato quale riferimento normativo per il ruolo dei dirigenti tecnici cui si riferisce il concorso; il testo dell'ordinanza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può confermare gli effetti di una precedente misura cautelare quando, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, risulti rilevante che il candidato abbia già sostenuto la prova successiva della procedura concorsuale.
- La conferma della misura cautelare non definisce il merito delle censure relative ai quesiti concorsuali, alla valutazione della prova preselettiva o alla legittimità degli atti della procedura, che devono essere esaminate nella successiva udienza di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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