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Sentenza

Sentenza n. 167/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza n. 274/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Pisa, sez. Lavoro, il 6/6/2024;

Giustizia amministrativa202501064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, sez. Lavoro, n. 274/2024, relativa al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pisa, sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per il servizio prestato con determinati contratti a tempo determinato e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 491,27, oltre interessi, nonché delle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 giugno 2024, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e risultava passata in giudicato. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione integrale del giudicato, il pagamento degli interessi, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza da eseguire era stata notificata, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche ed era intervenuto il passaggio in giudicato. Nel merito, ha accolto la domanda e ordinato al Ministero di conformarsi integralmente alla sentenza del Tribunale di Pisa entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, se anteriore. Ha inoltre nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Considerato il ritardo già maturato nel pagamento, il TAR ha applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, al rimborso del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, anche d’ufficio, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Il decorso del termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto per l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza.

  • art. 7 CCNL del 15 marzo 2001

    Retribuzione Professionale Docenti

    Costituisce la base contrattuale del diritto economico accertato dal giudice del lavoro nella sentenza oggetto di esecuzione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato, è decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti pubblici ed è intervenuto il passaggio in giudicato.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di conformarsi integralmente al titolo entro un termine assegnato, anche quando l’obbligo consiste nel pagamento di somme di denaro.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione in caso di persistente inadempimento.
  • Il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato può giustificare la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; tale penalità può essere fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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