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Sentenza

Sentenza n. 76/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento del diniego definitivo di nulla–osta del 5 novembre 2020 prot. n. 5190 emesso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, per inammissibilità della istanza di condono edilizio ai sensi della legge 363/2003.

Giustizia amministrativa202100033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo di nulla osta paesaggistico alla domanda di condono edilizio per interventi eseguiti in immobile sottoposto a vincolo paesaggistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soprintendenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di nulla osta del 5 novembre 2020, relativo a tre domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge n. 326/2003. Ha dedotto, in sintesi: erronea qualificazione degli abusi come interventi di tipo 1 anziché di tipo 5 o 6; violazione dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2000 e difetto di motivazione; mancata valutazione delle osservazioni e delle integrazioni procedimentali, in violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990; incompetenza della Soprintendenza per avere valutato la natura degli abusi, asseritamente spettante al Comune; mancata applicazione della clausola di salvezza prevista dall'art. 32, comma 27, d.l. 269/2003; erronea qualificazione dell'area come soggetta a inedificabilità; omessa espressione del parere di compatibilità paesaggistica; violazione del d.P.R. n. 31/2017, assumendo che le opere interne e le varianti di modesta entità fossero escluse dall'autorizzazione paesaggistica. Dalla relazione paesaggistica allegata alla domanda risultavano tuttavia ampliamenti e aumenti di volumetria, con chiusure murarie di spazi sottostanti balconi e modifiche dei prospetti. Il Comune aveva classificato gli interventi come abusi di tipo 1. L'immobile ricadeva in area dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale del 7 maggio 1974.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 32, commi 26 e 27, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, gli interventi abusivi realizzati in area vincolata siano condonabili solo quando ricorrano congiuntamente le condizioni previste dalla legge, tra cui la riconducibilità alle tipologie 4, 5 o 6 e il parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo; gli ampliamenti e i cambi di destinazione d'uso, anche parziali, non rientrano invece nel condono in zona vincolata. Il primo motivo è stato respinto perché la qualificazione degli abusi come di tipo 1 era stata effettuata dal Comune con atto non impugnato, mentre la Soprintendenza si era limitata a rilevarne le conseguenze ai fini dell'ammissibilità del nulla osta. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti perché le contestazioni riguardavano il lato est dell'edificio, mentre la relazione paesaggistica individuava gli ampliamenti sui lati sud e ovest; inoltre, la stessa relazione allegata dal ricorrente descriveva aumenti di volumetria e modifiche dei prospetti, sicché non era censurabile la sintetica valutazione delle osservazioni. Il quarto motivo è stato respinto per insussistenza dell'incompetenza: la Soprintendenza non aveva ridefinito la tipologia degli abusi, ma aveva verificato l'assenza dei presupposti per esaminare la compatibilità paesaggistica di interventi non condonabili. La clausola di salvezza non era applicabile proprio perché gli abusi erano stati classificati come di tipo 1. Il motivo sull'inedificabilità è stato ritenuto non pertinente, poiché il diniego si fondava sull'inammissibilità del condono per ampliamenti in area vincolata, non sulla specifica qualificazione del vincolo. È stata ritenuta legittima anche l'omissione del parere di compatibilità paesaggistica, essendo stata previamente accertata l'inammissibilità della domanda, in ossequio all'economicità procedimentale. Infine, il d.P.R. n. 31/2017 è stato ritenuto non applicabile, poiché disciplina le autorizzazioni paesaggistiche anteriori all'intervento e non la sanatoria di abusi già realizzati. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 26, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47…

    In area sottoposta a vincolo paesaggistico, il condono riguarda esclusivamente gli illeciti riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6, mentre gli ampliamenti non sono condonabili.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

    In presenza di vincoli paesaggistici anteriori alle opere, la sanatoria è esclusa quando non ricorrano congiuntamente le condizioni temporali, urbanistiche, tipologiche e paesaggistiche richieste dalla norma.

  • artt. 32 e 33 l. 47/1985

    Costituiscono il quadro normativo richiamato dalla clausola di salvezza del condono del 2003; tale clausola non consente di sanare interventi di tipo 1 in area vincolata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La sintetica valutazione delle osservazioni non è illegittima quando la documentazione tecnica prodotta dallo stesso interessato conferma la presenza degli ampliamenti e le osservazioni riguardano una parte dell'edificio diversa da quella interessata dagli abusi.

  • d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, art. 2

    Le esenzioni dall'autorizzazione paesaggistica previste per determinati interventi anteriori all'esecuzione non sono applicabili alla sanatoria di abusi edilizi già realizzati.

  • d.P.R. 380/2001

    Non risulta violato il riparto di competenze quando la Soprintendenza, sulla base della qualificazione dell'abuso già operata dal Comune, si limita a escludere l'esame paesaggistico per mancanza dei presupposti di condonabilità.

Massime di principio

  • Nel condono edilizio disciplinato dall'art. 32 d.l. 269/2003, per opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, la sanabilità richiede la riconducibilità dell'intervento alle tipologie 4, 5 o 6 dell'allegato 1 e il concorso delle ulteriori condizioni previste dall'art. 32, comma 27; gli ampliamenti e i cambi di destinazione d'uso, anche parziali, non sono condonabili in zona vincolata.
  • Quando il Comune ha già qualificato l'abuso edilizio come intervento di tipo 1 con atto non impugnato, la Soprintendenza può fondare su tale qualificazione il diniego di nulla osta, senza sostituirsi al Comune nell'esercizio della relativa competenza.
  • L'autorità paesaggistica può omettere la valutazione concreta di compatibilità paesaggistica quando accerti preliminarmente che l'intervento è comunque non condonabile; in tal caso il parere sarebbe privo di utilità, in applicazione del principio di economicità procedimentale.
  • Le disposizioni che escludono o semplificano l'autorizzazione paesaggistica per interventi di modesta entità o per opere interne riguardano il regime autorizzatorio anteriore all'intervento e non si applicano alla sanatoria di abusi edilizi già realizzati.
  • La valutazione delle osservazioni procedimentali è adeguata quando l'amministrazione ne evidenzi sinteticamente l'irrilevanza e la documentazione tecnica presentata dall'interessato descriva essa stessa opere incompatibili con il regime di condonabilità invocato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneIncompetenzaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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