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Sentenza

Sentenza del 29/01/2016 n. 1695 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Friuli-Venezia Giulia, sostenendo che i due immobili aziendali, una cantina vitivinicola e un fabbricato destinato all'esposizione dei prodotti, dovessero essere assoggettati all'ICI per l'anno 1998. Secondo il Comune, il semplice carattere strumentale all'attività agricola e la ruralità non erano sufficienti a escludere l'imposta, soprattutto perché gli immobili risultavano iscritti al catasto con una propria rendita e l'attività produceva reddito d'impresa. Il quesito di diritto formulato dal Comune è stato inoltre ritenuto generico e privo di adeguato riferimento alla concreta categoria catastale degli immobili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha rilevato innanzitutto l'inammissibilità del motivo per l'inidoneità e genericità del quesito di diritto. Nel merito, richiamando il principio delle Sezioni Unite, ha stabilito che gli immobili iscritti in catasto come rurali nella categoria D/10, quando ricorrono i requisiti previsti dalla normativa, non sono soggetti a ICI. La classificazione catastale D/10 dei fabbricati e il riconoscimento della loro ruralità hanno quindi confermato l'esenzione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la società intimata non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 7

    La disciplina dell'ICI individua i presupposti dell'imposta, la nozione di fabbricato e le esenzioni. L'art. 2, comma 1, lett. a), è stato interpretato nel senso che il fabbricato rurale classificato A/6 o D/10 non è soggetto a ICI.

  • D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, convertito dalla L. n. 133 del 1994

    Prevede i requisiti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati strumentali all'attività agricola. La ruralità rileva, ai fini ICI, quando trova riscontro nella corretta classificazione catastale.

  • D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2

    Ha introdotto modifiche alla disciplina catastale dei fabbricati rurali e dei relativi requisiti.

  • L. n. 222 del 2007, art. 42-bis

    È stato richiamato dalla CTR quale disposizione di natura interpretativa, volta a riconoscere fiscalmente la ruralità delle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola.

  • D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009

    Ha fornito una base interpretativa per escludere dall'ICI gli immobili rurali iscritti nelle categorie catastali A/6 o D/10, purché sussistano i requisiti di ruralità.

  • Codice civile, art. 2135

    Definisce l'attività agricola e costituisce il riferimento per valutare se il fabbricato sia strumentale alle attività agricole riconosciute dall'ordinamento.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Richiedeva, per i ricorsi soggetti ratione temporis alla norma, la formulazione di uno specifico quesito di diritto. Un quesito generico e non riferito alla concreta fattispecie comporta l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Per stabilire se un fabbricato rurale fosse esente da ICI, non è sufficiente dimostrare che sia utilizzato per un'attività agricola: è decisiva anche la sua corretta classificazione catastale, in particolare A/6 o D/10.
  • Se l'immobile è accatastato in una categoria diversa da A/6 o D/10, il contribuente che invoca l'esenzione deve normalmente impugnare l'atto di classamento per ottenere il riconoscimento della categoria rurale.
  • Il Comune che contesta la ruralità di un immobile classificato A/6 o D/10 deve a sua volta impugnare autonomamente l'attribuzione catastale; non può limitarsi a pretendere l'ICI senza contestare quella classificazione.
  • La forma societaria dell'impresa agricola, anche se società di capitali e anche se produttrice di reddito d'impresa, non esclude di per sé la ruralità del fabbricato strumentale.
  • La strumentalità del fabbricato deve essere collegata alle attività agricole previste dall'art. 2135 del codice civile e risultare coerente con i requisiti catastali e fiscali applicabili.
  • Nei giudizi di legittimità, il motivo e il quesito di diritto devono essere specifici e collegati ai fatti e alla categoria catastale concretamente controversi; quesiti astratti o generici possono comportare l'inammissibilità del ricorso.

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