Sentenza del 29/01/2016 n. 1695 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Friuli-Venezia Giulia, sostenendo che i due immobili aziendali, una cantina vitivinicola e un fabbricato destinato all'esposizione dei prodotti, dovessero essere assoggettati all'ICI per l'anno 1998. Secondo il Comune, il semplice carattere strumentale all'attività agricola e la ruralità non erano sufficienti a escludere l'imposta, soprattutto perché gli immobili risultavano iscritti al catasto con una propria rendita e l'attività produceva reddito d'impresa. Il quesito di diritto formulato dal Comune è stato inoltre ritenuto generico e privo di adeguato riferimento alla concreta categoria catastale degli immobili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha rilevato innanzitutto l'inammissibilità del motivo per l'inidoneità e genericità del quesito di diritto. Nel merito, richiamando il principio delle Sezioni Unite, ha stabilito che gli immobili iscritti in catasto come rurali nella categoria D/10, quando ricorrono i requisiti previsti dalla normativa, non sono soggetti a ICI. La classificazione catastale D/10 dei fabbricati e il riconoscimento della loro ruralità hanno quindi confermato l'esenzione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la società intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 7
La disciplina dell'ICI individua i presupposti dell'imposta, la nozione di fabbricato e le esenzioni. L'art. 2, comma 1, lett. a), è stato interpretato nel senso che il fabbricato rurale classificato A/6 o D/10 non è soggetto a ICI.
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, convertito dalla L. n. 133 del 1994
Prevede i requisiti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati strumentali all'attività agricola. La ruralità rileva, ai fini ICI, quando trova riscontro nella corretta classificazione catastale.
D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2
Ha introdotto modifiche alla disciplina catastale dei fabbricati rurali e dei relativi requisiti.
L. n. 222 del 2007, art. 42-bis
È stato richiamato dalla CTR quale disposizione di natura interpretativa, volta a riconoscere fiscalmente la ruralità delle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009
Ha fornito una base interpretativa per escludere dall'ICI gli immobili rurali iscritti nelle categorie catastali A/6 o D/10, purché sussistano i requisiti di ruralità.
Codice civile, art. 2135
Definisce l'attività agricola e costituisce il riferimento per valutare se il fabbricato sia strumentale alle attività agricole riconosciute dall'ordinamento.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Richiedeva, per i ricorsi soggetti ratione temporis alla norma, la formulazione di uno specifico quesito di diritto. Un quesito generico e non riferito alla concreta fattispecie comporta l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Per stabilire se un fabbricato rurale fosse esente da ICI, non è sufficiente dimostrare che sia utilizzato per un'attività agricola: è decisiva anche la sua corretta classificazione catastale, in particolare A/6 o D/10.
- Se l'immobile è accatastato in una categoria diversa da A/6 o D/10, il contribuente che invoca l'esenzione deve normalmente impugnare l'atto di classamento per ottenere il riconoscimento della categoria rurale.
- Il Comune che contesta la ruralità di un immobile classificato A/6 o D/10 deve a sua volta impugnare autonomamente l'attribuzione catastale; non può limitarsi a pretendere l'ICI senza contestare quella classificazione.
- La forma societaria dell'impresa agricola, anche se società di capitali e anche se produttrice di reddito d'impresa, non esclude di per sé la ruralità del fabbricato strumentale.
- La strumentalità del fabbricato deve essere collegata alle attività agricole previste dall'art. 2135 del codice civile e risultare coerente con i requisiti catastali e fiscali applicabili.
- Nei giudizi di legittimità, il motivo e il quesito di diritto devono essere specifici e collegati ai fatti e alla categoria catastale concretamente controversi; quesiti astratti o generici possono comportare l'inammissibilità del ricorso.
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