Cassazione Civile, Ordinanza n. 14049/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
Nel giudizio di merito la Corte d'appello aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannato la società a corrispondere all'agente la residua quota dell'indennità di preavviso, rigettando però le domande relative agli storni provvigionali e al risarcimento del danno. L'agente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge in relazione al risarcimento del danno, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato sia nel non accertare l'inadempimento della preponente, sia nel ritenere non provato il danno. Con il secondo ha denunciato violazione di legge, del contratto e degli accordi economici collettivi in tema di storni delle provvigioni, assumendo che la Corte territoriale avesse trascurato la prova documentale e che l'onere di provare i motivi dello storno gravasse sulla preponente, rimasta inerte. La società ha resistito con controricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva infatti reputato assorbente la mancata prova del danno, per cui era inutile l'accertamento dell'an in assenza di prova del quantum. È stata inoltre ritenuta inammissibile la censura sulla quantificazione del danno, perché la Corte di merito aveva applicato un criterio coerente, richiedendo una prova analitica e concreta del pregiudizio, e perché le ulteriori doglianze miravano in realtà a un riesame del merito e della motivazione, non consentito in cassazione. Anche il secondo motivo è stato disatteso, poiché si risolveva in una contestazione di fatto e non indicava specificamente le norme asseritamente violate. La Corte ha condiviso il ragionamento della Corte d'appello sulla congruità del termine contrattuale di 30 giorni per contestare gli estratti provvigionali, tenuto conto della cadenza trimestrale della liquidazione e della disponibilità per l'agente degli estratti e della situazione provvigionale; ha inoltre valorizzato il fatto che, per molti anni, l'agente non aveva mai contestato gli storni, e ha richiamato il principio secondo cui, ove si impugnino singoli rapporti obbligatori, occorre indicare specificamente i rapporti da cui derivano gli addebiti o accrediti contestati. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell'agente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'agente. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo perché non coglieva la ratio della decisione impugnata, fondata sulla mancata prova del danno, e perché le censure sulla quantificazione miravano a un nuovo esame del merito e della motivazione; il secondo perché consisteva sostanzialmente in una contestazione di fatto, senza specifica indicazione delle norme violate. La sentenza di merito è stata quindi confermata, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 3 c.p.c.
il motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge non può essere usato per sollecitare un riesame del merito o della valutazione delle prove.
art. 360 c.p.c.
la censura prospettata come violazione di legge è inammissibile se, in realtà, mira a contestare l'accertamento di fatto e la motivazione della sentenza di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
richiamata per il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
Cass. n. 14767/2000
l'agente che contesti singoli rapporti obbligatori deve indicare specificamente i rapporti da cui derivano gli addebiti o gli accrediti contestati.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando la censura, sotto la veste formale del vizio di diritto, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.
- Se il giudice di merito ha ritenuto non provato il danno, è superfluo l'accertamento dell'inadempimento o dell'illiceità della condotta, poiché manca comunque il presupposto per il risarcimento.
- La prova del danno deve essere concreta e analitica quando il pregiudizio allegato riguarda un arco temporale limitato e fatti specifici; non basta un richiamo generico a clienti o ordini anteriori senza dimostrare quali attività siano state impedite e quale utilità economica sia stata perduta.
- Le censure alla motivazione sono scrutinabili in cassazione solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non sono deducibili come errori di diritto le mere contestazioni alla lettura delle prove o alla ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
- In tema di provvigioni dell'agente, la contestazione degli estratti provvigionali deve essere specifica e tempestiva secondo il regolamento contrattuale; la mancata contestazione protratta nel tempo può essere valorizzata dal giudice come indice della correttezza degli addebiti.
- Chi contesta storni o addebiti riferiti a singoli rapporti deve indicare puntualmente i rapporti da cui derivano, non essendo sufficiente una contestazione generica dell'operato della preponente.
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