Cassazione Civile, Ordinanza n. 20349/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (arbitro)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento arbitrale instaurato in relazione a compensi professionali richiesti da due professionisti nei confronti di un comune. Il collegio arbitrale, composto da tre membri, aveva definito il procedimento con lodo che dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuta composizione amichevole. Successivamente i tre arbitri hanno chiesto la liquidazione giudiziale delle proprie spettanze ex art. 814 c.p.c. Il Presidente del Tribunale ha liquidato un importo complessivo riferito al collegio, ritenendo applicabili i parametri del D.M. 55/2014 in via equitativa ma per l'intero organo arbitrale e non per ciascun arbitro. La Corte d'appello ha confermato. In cassazione il presidente del collegio ha dedotto: 1) violazione degli artt. 11 e 12 preleggi, degli artt. 1, 2 e 10 D.M. 55/2014, dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 814 c.p.c., sostenendo che il compenso parametrato alla tabella 26 dovesse essere liquidato a ciascun arbitro e non all'intero collegio; 2) violazione degli artt. 814 c.p.c., 11 e 12 preleggi, 2233 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che il D.M. 37/2018 avesse natura interpretativa autentica e rendesse applicabile alla fattispecie la lettura che attribuisce il compenso a ciascun arbitro. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, richiamando un precedente che afferma il diritto di ciascun componente del collegio arbitrale composto da avvocati a un compenso integrale e, estendendo tale principio anche al collegio a composizione mista, ha chiarito che, se il giudice sceglie di applicare equitativamente le tariffe forensi come parametro, deve applicare anche le regole generali di liquidazione, incluso il principio per cui il compenso spetta a ciascun professionista incaricato nel medesimo affare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo esame della liquidazione dei compensi e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha affermato che, nel caso di collegio arbitrale a composizione mista, qualora il giudice faccia ricorso alle tabelle forensi come criterio equitativo, non può liquidare un compenso unico per l'intero collegio ma deve riconoscere a ciascun arbitro il compenso per l'attività prestata, secondo il criterio dell'art. 23 D.M. 55/2014 richiamato in via analogica/equitativa. Sono state quindi cassate le statuizioni della Corte d'appello che avevano confermato la liquidazione complessiva unica.
Norme richiamate
art. 814 c.p.c.
disciplina la liquidazione giudiziale degli onorari dovuti agli arbitri, oggetto della domanda proposta al Presidente del Tribunale e del successivo reclamo.
art. 2233 c.c.
richiamato per sostenere che il compenso del professionista va determinato in relazione all'opera prestata e non come importo unitario indistinto per il collegio.
artt. 11 e 12 disp. prel. c.c.
invocati per contestare l'applicazione temporale e interpretativa del D.M. 37/2018 rispetto al D.M. 55/2014.
art. 10 D.M. 55/2014
norma sui parametri per la liquidazione del compenso degli arbitri; la Corte la legge nel senso che, per i procedimenti arbitrali, il parametro tabellare non esclude l'applicazione dei criteri generali di liquidazione che portano a riconoscere il compenso a ciascun arbitro.
art. 23 D.M. 55/2014
"Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata"
la Corte lo utilizza come criterio applicabile anche al collegio arbitrale composto da più professionisti, incluso il collegio a composizione mista, per affermare che il compenso va liquidato individualmente a ciascun componente.
D.M. 37/2018
considerato non applicabile ratione temporis al caso, ma ritenuto confermativo dell'interpretazione secondo cui il compenso spetta a ciascun arbitro.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo come parametro di censura, senza esito autonomo nella motivazione finale.
Massime di principio
- In tema di liquidazione del compenso degli arbitri, il giudice che utilizzi i parametri forensi come criterio equitativo deve applicare anche le regole generali di liquidazione proprie della professione considerata, sicché il compenso non può essere determinato come importo unico da dividere tra i componenti del collegio quando la disciplina adottata impone una liquidazione individuale.
- Il criterio tabellare riferito all'attività arbitrale non esclude, di per sé, la liquidazione di un compenso per ciascun arbitro quando il procedimento è affidato a un collegio, anche se a composizione mista, dovendosi valorizzare l'attività prestata da ogni componente.
- Le modifiche normative successive che chiariscono l'assetto dei parametri possono assumere valore confermativo dell'interpretazione già ricavabile dalla disciplina previgente, ma non sono applicabili a prestazioni professionali già esaurite se ciò contrasta con il principio di irretroattività della legge di cui alle preleggi.
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