Cassazione Civile, Ordinanza n. 14178/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un soggetto, condannato in primo grado come fideiussore di una società debitrice al pagamento in favore della banca, aveva proposto davanti al Tribunale istanza di revocazione ex art. 395, primo comma, n. 2, c.p.c., sostenendo che la sentenza da revocare si fondasse su un atto di concessione di fideiussione la cui sottoscrizione era stata poi giudizialmente dichiarata falsa. Il Tribunale ha rigettato la revocazione rilevando sia che la decisione era già stata impugnata in appello, definito con pronuncia di inammissibilità, sia che l’istanza era tardiva. Contro tale pronuncia il soccombente ha proposto regolamento di competenza, deducendo violazione degli artt. 38 e 161 c.p.c. e sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente declinato la competenza per materia in favore della Corte d’appello e, dopo essersi spogliato della causa, avesse comunque deciso sulla tardività della revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha osservato che la sentenza impugnata non conteneva alcuna pronuncia sulla competenza, ma si limitava a negare l’esperibilità della revocazione proposta avverso una sentenza di primo grado già oggetto di appello definito in rito; la controversia riguardava dunque solo l’ammissibilità del gravame straordinario, non un conflitto di competenza. La Corte ha inoltre ribadito che, quando vi sia già stata una pronuncia del giudice di secondo grado, anche solo in rito, la revocazione non può essere proposta contro la sentenza di primo grado e la decisione del tribunale era quindi corretta. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente la revocazione per falsità accertata del documento posto a base della decisione, ma solo nei limiti di ammissibilità del rimedio e secondo la disciplina processuale applicabile
invocato dal ricorrente per sostenere un’asserita questione di competenza, ma ritenuto inconferente perché la sentenza impugnata non aveva statuito sulla competenza
richiamato dal ricorrente in connessione alla dedotta erronea pronuncia del tribunale, ma non ritenuto decisivo
la sentenza di primo grado, quando vi sia stata già pronuncia del giudice di appello anche solo in rito, è impugnabile unicamente con l’appello, non con la revocazione
richiamato quale base della memoria della parte resistente nel giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
si applica anche al regolamento di competenza, essendo questo un mezzo impugnatorio, con conseguente obbligo dell’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è inammissibile quando la decisione impugnata non contiene alcuna statuizione sulla competenza, ma si limita a dichiarare inammissibile o non proponibile il rimedio azionato.
- La revocazione della sentenza di primo grado non è esperibile se sulla medesima controversia sia già intervenuta una pronuncia del giudice di secondo grado, anche se resa in rito; in tal caso il mezzo ordinario di impugnazione resta l’appello.
- Ai fini dell’ammissibilità di un gravame straordinario occorre distinguere tra questioni attinenti alla competenza e questioni relative alla proponibilità o ammissibilità del rimedio, le quali non legittimano il regolamento di competenza.
- Il regolamento di competenza, essendo mezzo impugnatorio, è soggetto anche alla disciplina dell’ulteriore contributo unificato prevista per le impugnazioni.
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