Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3562/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento del Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Monza prot. n. 80249 del 23 aprile 2025 con cui è stato negato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 91RICH/2020 del 21 ottobre 2020 per le opere eseguite in Via Monte Pasubio n. 19; - ove occorrer possa, della comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 22950 del 6 febbraio 2025; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202502323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire in sanatoria relativo a opere eseguite in un immobile sito in Via Monte Pasubio n. 19, connesso diniego della sanatoria edilizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo, con tre motivi, la violazione della disciplina del condono edilizio di cui agli artt. 31 e seguenti della l. 47/1985 e all’art. 32 del d.l. 269/2003, nonché l’erronea applicazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001. Ha sostenuto che ricorressero i presupposti dell’art. 40, comma 6, l. 47/1985, poiché l’immobile era stato acquistato il 23 giugno 2020 all’esito di una procedura fallimentare e la domanda era stata presentata entro 120 giorni dal trasferimento; inoltre, le ragioni di credito sarebbero state anteriori al 2 ottobre 2003, come emergerebbe da ipoteche del 1996 e del 2002 e dai crediti per trattamento di fine rapporto dei dipendenti della società fallita. Ha dedotto anche la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e il difetto di motivazione per non avere il Comune esaminato le osservazioni procedimentali relative alla realizzazione dei manufatti contestualmente al fabbricato principale, risalente al 1959. Con il secondo motivo ha contestato la richiesta della documentazione necessaria a dimostrare la doppia conformità, sostenendo che l’istanza fosse una domanda di condono e che i documenti fossero già nella disponibilità dell’amministrazione. Con il terzo motivo ha contestato il mancato nulla osta di RFI, necessario per la localizzazione delle opere in fascia di rispetto ferroviaria, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto acquisirlo d’ufficio, verificare l’eventuale irrilevanza delle difformità inferiori al 2 per cento e applicare la disciplina della fascia vigente all’epoca della realizzazione. È stata inoltre contestata l’utilizzabilità di documenti depositati tardivamente dal Comune, relativi alla corrispondenza con RFI e alla mancata trasmissione delle relazioni acustiche e vibrazionali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 oltre oneri di legge. In via preliminare ha respinto l’eccezione di inutilizzabilità dei documenti depositati dal Comune oltre il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza: i documenti erano pertinenti, riguardavano il contestato ritardo nell’acquisizione del parere RFI e potevano essere acquisiti d’ufficio, senza che la ricorrente avesse chiesto un termine per controdedurre. Il primo motivo è stato ritenuto infondato. L’art. 40, comma 6, l. 47/1985 è applicabile anche alle procedure concorsuali e ai condoni disciplinati dal d.l. 269/2003, ma costituisce una disposizione eccezionale e ampliativa, da interpretare restrittivamente. L’onere di provare la anteriorità delle ragioni di credito che hanno determinato la procedura esecutiva o concorsuale grava sull’istante. La ricorrente non ha dimostrato che l’ipoteca del 1996 garantisse uno dei crediti che avevano determinato il fallimento, mentre l’ipoteca del 2002 riguardava particelle diverse da quella interessata dall’immobile. Anche per i crediti da trattamento di fine rapporto è mancata una prova idonea. La mancata risposta del curatore fallimentare alla richiesta del Comune ha ulteriormente confermato l’insufficienza probatoria. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata valutazione dell’epoca di realizzazione dei manufatti: la stessa ricorrente aveva presentato una domanda di sanatoria e i propri tecnici avevano qualificato le opere come abusive, sicché il Comune non era tenuto a motivare ulteriormente su tale profilo. In mancanza dei presupposti del condono, era legittima l’applicazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 e la richiesta della documentazione sulla doppia conformità. Le censure relative al parere RFI sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché RFI aveva successivamente espresso parere negativo, non impugnato, superando le questioni concernenti l’obbligo di attivazione del Comune e la necessità del parere. È stata invece ritenuta infondata la censura relativa alla conclusione del procedimento senza attendere il parere: il ritardo era imputabile alla ricorrente, che non aveva trasmesso a RFI le relazioni acustiche e vibrazionali richieste per valutare la pratica di deroga. Il Comune poteva quindi concludere il procedimento e respingere l’istanza sia per la mancanza del nulla osta sia per l’insussistenza della conformità urbanistica, in particolare quanto ai manufatti posti al piano di copertura.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 6, l. 47/1985

    Nell’ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge.

    La disposizione si applica anche alle procedure concorsuali e consente la presentazione della domanda entro 120 giorni dal trasferimento, ma solo se l’immobile è sanabile e le ragioni di credito che hanno determinato la procedura sono anteriori alla legge di sanatoria. Trattandosi di disciplina eccezionale e ampliativa, deve essere interpretata restrittivamente; la prova dei presupposti grava sull’istante.

  • art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il rinvio al Capo IV della l. 47/1985 rende applicabile l’art. 40, comma 6, anche alle domande di condono presentate ai sensi del d.l. 269/2003.

  • art. 36, comma 1, d.P.R. 380/2001

    In mancanza dei presupposti per il condono, l’amministrazione può esaminare l’istanza secondo la disciplina dell’accertamento di conformità, richiedendo la prova della doppia conformità urbanistico-edilizia.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata considerazione delle osservazioni procedimentali non sussiste quando il profilo dedotto è incompatibile con la condotta e la qualificazione delle opere assunte dallo stesso istante e dai suoi tecnici; nel caso concreto, la presentazione della domanda di sanatoria e la qualificazione delle opere come abusive escludevano un ulteriore obbligo motivazionale sull’epoca di realizzazione.

  • art. 49 d.P.R. 753/1980

    La localizzazione delle opere nella fascia di rispetto ferroviaria rende rilevante il nulla osta dell’autorità competente; nel caso concreto, il Comune poteva definire il procedimento senza attendere il parere quando il ritardo era imputabile all’istante, che non aveva trasmesso la documentazione richiesta da RFI.

Massime di principio

  • La disciplina dell’art. 40, comma 6, della l. 47/1985, applicabile anche alle procedure concorsuali e ai condoni richiamati dall’art. 32, comma 25, del d.l. 269/2003, costituisce una previsione eccezionale che consente la presentazione tardiva della domanda solo quando siano provati tutti i presupposti normativi, compresa l’anteriorità delle ragioni di credito che hanno determinato la procedura esecutiva o concorsuale.
  • L’onere di provare che le ragioni di credito poste a fondamento della procedura esecutiva o concorsuale siano anteriori alla legge di sanatoria grava sul richiedente; non è sufficiente dimostrare la mera esistenza di ipoteche o di crediti, se non è provato il loro collegamento con i crediti che hanno determinato la procedura e con l’immobile oggetto della sanatoria.
  • Quando non siano dimostrati i presupposti della disciplina del condono, l’amministrazione può esaminare l’istanza secondo l’art. 36 d.P.R. 380/2001 e richiedere la documentazione necessaria a dimostrare la doppia conformità urbanistico-edilizia.
  • Il rilascio del parere dell’autorità preposta alla tutela della fascia di rispetto ferroviaria può essere omesso ai fini della conclusione del procedimento quando il ritardo nell’acquisizione è imputabile all’istante, che non ha trasmesso la documentazione richiesta dall’autorità competente; in tal caso l’amministrazione può decidere sulla base della mancanza del parere e degli ulteriori difetti di conformità accertati.
  • Le produzioni documentali dell’amministrazione successive alla scadenza del termine processuale possono essere trattenute quando siano pertinenti alla causa e acquisibili d’ufficio dal giudice, salva la facoltà della controparte di chiedere un termine per controdedurre.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.