Sentenza n. 7739/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento: - della Determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare dell'Emilia Romagna n. 24300 del 12/12/2022; - della Regione e di quelli del Servizio Sanitario Regionale presupposti al predetto atto e indicati nel medesimo; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 6.07.2022, pubblicato in G.U.R.I in data 15.09.2022 e delle tabelle allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del citato Decreto; - del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I. del 26.10.2022; - di ogni altro provvedimento comunque presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato l'estinzione del giudizio, prendendo atto della rinuncia al ricorso notificata alle parti e del sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione dell'andamento e dell'esito del giudizio.
Atto impugnato: determinazione regionale relativa alla parte di competenza sanitaria e decreti ministeriali concernenti la materia, con i relativi atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, gli atti regionali e del Servizio sanitario regionale presupposti, nonché due decreti del Ministero della Salute, uno dei quali adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e ogni ulteriore atto presupposto. Prima dell'udienza di discussione, la ricorrente ha notificato alle parti intimate una dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivata dal sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non espone una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, regolarmente notificata alle parti intimate, unitamente al sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione, conduce alla dichiarazione di estinzione del giudizio amministrativo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia e sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione dell'andamento e dell'esito della controversia.
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