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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48559/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza del 27.4.2011 (definitiva 12.6.2011) che confermava la sentenza di condanna del Tribunale di Trani. Si lamentava l'omessa notifica del decreto di citazione in appello presso il domicilio eletto dall'imputato dopo la scarcerazione (arresti domiciliari) e che la notifica sarebbe stata invece tentata al precedente domicilio senza esito, con conseguente ricorso alla notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; il ricorrente affermava di aver avuto conoscenza solo dell'ordine di traduzione e di non essere stato informato della fissazione e dell'esito del processo d'appello, essendosi quindi determinata la sua rinuncia alla comparizione in aula.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su argomentazioni manifestamente infondate. Ha confermato che la Corte di Appello di Bari aveva correttamente respinto l'istanza di restituzione nel termine: pur essendo possibile una nullità relativa della notifica del decreto di citazione, questa risultava assorbita dal giudicato e il difensore aveva ricevuto la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., essendo quindi a conoscenza della data del processo. Inoltre l'ordine di traduzione conteneva elementi idonei a dare contezza al Daloia dell'esistenza del procedimento. La Corte ha ritenuto che la restituzione in termini non possa essere usata per recuperare questioni di nullità ormai precluse. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 161 c.p.p. (comma 4)

    La notifica del decreto di fissazione del giudizio eseguita al difensore di fiducia vale anche per l'imputato; la ricezione da parte del difensore costituisce conoscenza della data del processo e può integrare la formazione del titolo di esecuzione salvo eccezioni tempestivamente dedotte.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento di somme a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o infondato; qui applicato per la somma di Euro 3.000.

  • DL 137/2020, art. 23 comma 8

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del Procuratore Generale; qui segnala che il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La restituzione in termini presuppone che non si sia formato un titolo esecutivo per manifesta impossibilità di proporre impugnazione: se invece il titolo si è formato e il vizio denunciato è una nullità processuale che poteva essere tempestivamente eccepita, la restituzione in termini non è lo strumento corretto per far valere tale nullità.
  • La notifica del decreto di fissazione del giudizio al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è rilevante anche per l'imputato; la mancata notifica diretta al domicilio eletto può costituire una nullità relativa che deve essere tempestivamente dedotta e che può essere assorbita dal giudicato se non sollevata.
  • L'ordine di traduzione o altri atti contenenti gli estremi del procedimento possono essere ritenuti idonei a dare contezza dell'esistenza e della natura del processo al destinatario; l'assenza di conoscenza dell'esito del processo deve essere provata in modo convincente per giustificare la restituzione in termini.
  • Le nullità differiscono tra assolute e relative (a regime intermedio): le nullità relative richiedono tempestiva eccezione e, se non dedotte, possono essere precluse e coperte dal giudicato.
  • In pratica, chi propone istanza di restituzione in termini per un vizio di notifica deve dimostrare non solo un difetto formale della notifica, ma anche che tale difetto ha effettivamente impedito la formazione del titolo (ossia la conoscenza della data del processo e/o dell'esito), e che la questione non è già coperta dal giudicato.

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