Ordinanza n. 331/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore della Provincia di Avellino-OMISSIS-emesso in data -OMISSIS- e notificato in pari data, con cui è stato disposto nei confronti del ricorrente il divieto di accesso all'interno dei locali siti in via -OMISSIS- nonché il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi per la durata di anni UNO, ai sensi dell'art. 13 bis commi 1, 1-ter e comma 2 del D.L. 14/2017 (c.d. DASPO Urbano);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Avellino che dispone il divieto di accesso a determinati locali e di stazionamento nelle immediate vicinanze per un anno, ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. 14/2017
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il DASPO urbano adottato dal Questore, contestando in particolare l'insufficienza della motivazione e l'assenza di una adeguata valutazione della propria pericolosità. Il provvedimento era stato adottato in relazione a comportamenti antigiuridici e violenti verificatisi nei luoghi interessati dal divieto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto infondata la censura relativa al difetto di motivazione, rilevando che l'amministrazione non si era limitata a descrivere i fatti, ma aveva svolto una valutazione dinamica e prognostica della pericolosità del destinatario, considerando la specifica dinamica degli accadimenti, la natura dei luoghi, la spregiudicatezza della condotta, il concreto allarme sociale e la lesione della tranquillità pubblica e dell'integrità psico-fisica degli operatori di polizia intervenuti. Il giudice ha ritenuto adeguatamente esplicitato anche il pericolo di reiterazione di analoghi comportamenti antigiuridici e ha quindi escluso, allo stato, la sussistenza del fumus necessario per concedere la sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13-bis, commi 1, 1-ter e 2, d.l. 14/2017
divieto di accesso all'interno dei locali e divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze
La misura del DASPO urbano può essere sostenuta da una valutazione concreta, dinamica e prognostica della pericolosità del destinatario e del rischio di reiterazione di comportamenti antigiuridici idonei a compromettere la sicurezza e la tranquillità pubblica.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata valutata in sede incidentale; la sospensione è stata negata per l'insufficienza, allo stato, dei presupposti cautelari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare contro un DASPO urbano, la motivazione è adeguata quando, oltre a descrivere i fatti, contestualizza la pericolosità del destinatario attraverso la dinamica concreta degli accadimenti, la natura dei luoghi, le modalità e la spregiudicatezza della condotta e gli effetti prodotti sulla sicurezza e sulla tranquillità pubblica.
- La legittimità cautelare di un DASPO urbano può essere sostenuta da una valutazione prognostica del rischio che il destinatario reiteri comportamenti antigiuridici, purché tale rischio sia collegato a elementi concreti emergenti dalla condotta contestata.
- La rilevanza della condotta ai fini del DASPO urbano non dipende dalla mera esposizione dell'episodio, ma dalla sua capacità, valutata in concreto, di generare allarme sociale e di incidere immediatamente sulla sicurezza pubblica e sull'integrità degli operatori intervenuti.
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