Sentenza del 12/09/2022 n. 26699 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società DA.FI. S.r.l. ricevette avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004 (IRPEG/IRES, IRAP, IVA) fondati su indagini bancarie estese anche ai conti personali del legale rappresentante e socio M.L.; le somme risultanti sono state ritenute extracontabili e imputate a maggior reddito d'impresa e, per quota, ai soci. La società dedusse che, avendo aderito al concordato fiscale biennale (D.L. 269/2003, art. 33), erano preclusi gli accertamenti di tipo presuntivo; inoltre contestò la riferibilità alla società delle somme transitate sul conto personale del socio, sostenendo che la contabilità societaria e documentazione bancaria (in particolare il conto societario presso Banca di Roma) giustificavano le movimentazioni. I soci impugnarono inoltre gli avvisi loro notificati (imputazione di maggior reddito di capitale). In prime cure la CTP accolse i ricorsi; la CTR del Lazio riformò le decisioni (accogliendo l'Ufficio in più giudizi), e le parti proposero ricorso per cassazione (sia la società e i soci sia l'Agenzia in una controversia relativa alla socia M.D.). La Suprema Corte ha esaminato questioni relative all'ambito di applicazione del divieto di accertamento presuntivo ex art. 33 D.L. 269/2003 (commi 8 e 8-bis), alla legittimità di estendere indagini bancarie ai conti personali dei soci, al contenuto probatorio necessario per imputare redditi di terzi alla società (presunzioni gravi, precise e concordanti) e al rapporto tra accertamento societario e relativo accertamento nei confronti dei soci di società a base ristrette.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i giudizi e, con la decisione del 23 novembre 2021 (depositata 12/09/2022), ha: 1) accolto i ricorsi presentati dalla società e dai soci (RG 820/2013, RG 821/2013, RG 823/2013, RG 826/2013) nella parte in cui la CTR aveva ritenuto legittimo l'accertamento basato sull'estensione delle indagini bancarie al conto personale del socio-amministratore senza adeguati elementi indiziari; ha cassato le sentenze della CTR e rinviato i giudizi alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame secondo i principi affermati dalla Cassazione (in particolare sottolineando che l'estensione delle indagini bancarie ai conti personali è lecita solo se l'Ufficio allega e prova elementi indiziari che indichino l'uso dei conti per occultare operazioni fiscalmente rilevanti, vale a dire "presunzioni gravi, precise e concordanti"). 2) Parimenti ha precisato l'interpretazione del D.L. 269/2003: i commi 8 e 8-bis sono complementari; il giudice deve verificare se l'accertamento rientra nei limiti non preclusi e poi verificare se il maggior reddito accertabile supera la soglia del 50% del reddito dichiarato. 3) Ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia nei confronti della socia M.D. (RG 18841/2013), ritenendo corretta la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci in presenza di società a ristretta compagine, salvo che il contribuente non fornisca prova contraria adeguata; la CTR aveva invece richiesto ulteriori indagini bancarie per ritenere sufficiente la presunzione, principio che la Cassazione ha ritenuto erroneo. In sintesi: decisioni della CTR cassate e rinviate per nuovo esame nella maggior parte dei giudizi proposti dai privati; invece, per la socia M.D. la Cassazione ha dato ragione all'Agenzia. Le spese sono demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 33 (concordato fiscale)
Comma 8 e comma 8-bis: inibizione dei poteri di accertamento per i periodi soggetti a concordato preventivo e preclusione degli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50% di quello dichiarato
I commi 8 e 8-bis sono complementari: il giudice deve accertare se l'accertamento è stato condotto nei limiti dei poteri non preclusi e, quindi, valutare se il maggior reddito accertabile supera la soglia del 50% del reddito dichiarato; non operano come norme alternative che escludono reciprocamente l'una l'altra.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3
Per imputare a un contribuente redditi di cui appaiono titolari altri soggetti è necessario che l'Ufficio dimostri, anche tramite presunzioni, che il contribuente è l'effettivo possessore per interposta persona; tali presunzioni devono essere "gravi, precise e concordanti". L'estensione delle indagini bancarie ai conti dei soci è legittima solo se sorretta da tali elementi indiziari.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
Rilevante per distinguere i diversi tipi di presunzione richiamati dal concordato: la Corte evidenzia che non può farsi distinzione salvifica tra diverse specie di presunzione per eludere la preclusione prevista dal concordato; occorre verificare se l'accertamento rientra nei poteri consentiti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2
Norma citata dal concordato per il divieto di accertamenti IVA nei casi previsti; va interpretata congiuntamente all'art. 33 D.L. 269/2003 per stabilire l'effetto della preclusione sugli accertamenti IVA.
Codice Civile, art. 2729
Regole sulle presunzioni e sulla loro forza probatoria: la Cassazione richiama la necessità che le presunzioni utilizzate dall'Ufficio siano logicamente e giuridicamente fondate.
Artt. 2697, 2727, 2909 c.c. (onere della prova e presunzioni)
La Corte ribadisce la ripartizione dell'onere della prova: all'Ufficio l'onere di allegare e provare gli elementi indiziari che giustificano l'imputazione di redditi, al contribuente l'onere di provare la non distribuzione o la diversa destinazione degli utili eventualmente accertati.
Massime di principio
- Concordato fiscale (D.L. 269/2003, art. 33): i divieti di accertamento presuntivo vanno valutati congiuntamente ai limiti stabiliti (commi 8 e 8-bis); il giudice deve verificare prima se l'accertamento rientra nei poteri non preclusi e poi se il maggiore reddito accertabile supera la soglia del 50% del dichiarato.
- Estensione delle indagini bancarie ai conti personali dei soci: lecita solo se l'Amministrazione fiscale allega e prova elementi indiziari che rendano verosimile l'uso dei conti personali per occultare operazioni della società; tali presunzioni devono essere "gravi, precise e concordanti" (art. 37 DPR 600/1973). La mera esistenza di versamenti in contanti o assegni non è di per sé sufficiente.
- Presunzione di attribuzione agli soci in società a ristretta compagine: è legittima la presunzione che gli utili extracontabili siano attribuiti ai soci; grava sul contribuente la prova contraria (es. accantonamento o reinvestimento) e non è necessario che l'Ufficio produca ulteriori indagini bancarie per affermare la presunzione.
- Rapporto tra accertamento societario e accertamento nei confronti dei soci: l'accertamento sui soci può essere consequenziale e prendersi per relationem dall'accertamento societario; quando i giudizi sono separati il giudice del socio può sospendere o riferirsi agli esiti del giudizio sulla società, ma resta ferma la possibilità per il socio di contestare l'accertamento societario nel proprio processo.
- Onere della prova: l'Ufficio deve fornire elementi indiziari specifici per estendere indagini o imputare redditi da conti di terzi; il contribuente può poi fornire documentazione probatoria che giustifichi le movimentazioni (es. documentazione contabile, operazioni riconducibili ad altre imprese in capo allo stesso soggetto).
- Se le indagini bancarie sulla società trovano riscontro nella documentazione contabile aziendale, occorre che l'Ufficio spieghi perché le stesse somme dovrebbero essere imputate alla sfera personale del socio; in mancanza di tale spiegazione l'accertamento è viziato.
- Qualora la CTR e gli altri giudici di merito abbiano motivazioni logiche o istruttorie carenti (es. mancata valutazione di documentazione che giustifica i movimenti bancari), la Cassazione può cassare e rinviare per nuovo esame conformemente ai criteri espressi.
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