Sentenza n. 1514/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, quanto al pagamento delle spese di lite, di due sentenze del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alle sentenze n. 478/2022 e n. 33/2024 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, nelle parti recanti la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite. Le sentenze erano state notificate al Ministero e, secondo il ricorrente, era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. È stata inoltre chiesta l’applicazione della misura coercitiva prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Quanto alla sentenza n. 478/2022, le spese erano state liquidate in favore della parte assistita, senza distrazione in favore dell’avvocato, il quale ha dedotto di essere munito di delega all’incasso. Quanto alla sentenza n. 33/2024, le spese erano state liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, la domanda di ottemperanza relativa alle spese liquidate nella sentenza n. 478/2022. Poiché la sentenza aveva riconosciuto il credito direttamente alla parte assistita, senza distrazione in favore dell’avvocato, quest’ultimo non era titolare del diritto di credito azionabile in sede di ottemperanza. La delega all’incasso è stata ritenuta idonea soltanto a consentire il materiale introito delle somme e gli adempimenti amministrativi, ma non a trasferire il diritto di credito né a radicare la legittimazione processuale. Il TAR ha invece accolto la domanda relativa alla sentenza n. 33/2024, ordinando all’ufficio ministeriale competente di pagare entro sessanta giorni le spese liquidate, se ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso. È stato nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, con facoltà di delega, per gli adempimenti successivi al termine assegnato. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare euro 10 per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine di sessanta giorni fino all’insediamento del commissario. Le spese processuali, liquidate in euro 1.500, sono state compensate per metà e poste per l’altra metà, pari a euro 750 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; la misura è stata applicata nella somma di euro 10 per ogni giorno di ritardo fino all’insediamento del commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il pagamento può avvenire anche mediante ordinativo in conto sospeso.
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
La notificazione della sentenza e il decorso del termine previsto dalla norma sono stati valorizzati ai fini della proponibilità dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza può agire soltanto il soggetto cui il titolo esecutivo riconosce il diritto di credito azionato; l’avvocato non distrattario non è legittimato a chiedere personalmente l’esecuzione della condanna alle spese pronunciata in favore del cliente.
- La delega all’incasso conferita dal titolare del credito all’avvocato consente il materiale introito delle somme e lo svolgimento degli adempimenti amministrativi, ma non trasferisce il diritto di credito e non attribuisce all’avvocato la legittimazione ad agire in ottemperanza in proprio.
- Quando la condanna alle spese è pronunciata con distrazione in favore del procuratore antistatario, l’avvocato è titolare del credito risultante dal titolo e può chiederne l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione obbligata.
- Nel giudizio di ottemperanza, ove l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato, il giudice può nominare un commissario ad acta per gli adempimenti esecutivi successivi e fissare una somma per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
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