Sentenza n. 125/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - della nota del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro Urbino del 15/4/2024, prot. MIC/MIC_SABAP-AN-PU_U03/15/04/2024/OOO4493-P nella parte in cui è stato espresso “parere negativo per quanto riguarda l’installazione di ulteriori pannelli fotovoltaici e solari termici sulla falda sud dell’immobile principale”; - dell’autorizzazione paesaggistica n. A025 del 2024 rilasciata dal Comune di Ancona prot. 95368 del 4/6/2024 nella parte in cui esclude l’intervento di installazione di ulteriori pannelli fotovoltaici e solari termici sulla falda sud dell’immobile principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo della Soprintendenza sull'installazione di ulteriori pannelli fotovoltaici e solari termici sulla falda sud dell'immobile e autorizzazione paesaggistica comunale nella parte in cui esclude tale intervento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il parere della Soprintendenza e l'autorizzazione paesaggistica comunale, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che il corso d'acqua posto a circa 130 metri dall'immobile fosse un semplice fosso di raccolta delle acque meteoriche, non incluso negli elenchi delle acque pubbliche, e che spettasse all'amministrazione dimostrare l'esistenza del vincolo. In secondo luogo, ha dedotto eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione, rilevando che il diniego si fondava su una generica incompatibilità paesaggistica dei pannelli aggiuntivi, senza considerare la natura della fascia vincolata, la collocazione dei pannelli sulla copertura dell'edificio, la limitata percepibilità dell'intervento e la diffusione delle tecnologie fotovoltaiche quali fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili.
La decisione
Il TAR ha respinto il primo motivo. La ricorrente aveva riconosciuto l'esistenza del vincolo presentando un'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, e tale riconoscimento aveva valore confessorio; inoltre, l'amministrazione aveva prodotto una cartografia regionale delle acque pubbliche nella quale era raffigurato il corso d'acqua. La denominazione di "fosso", anziché di fiume o torrente, non escludeva di per sé l'inclusione tra i corsi d'acqua tutelati, spettando alla ricorrente fornire la prova contraria dell'eventuale erroneità della cartografia. Ha invece accolto il secondo motivo. Il parere negativo della Soprintendenza si limitava ad affermare, in termini generali, che l'aggiunta di pannelli avrebbe comportato una manomissione del contesto paesaggistico, senza una concreta valutazione dell'incidenza dell'intervento e senza un'adeguata ponderazione tra tutela paesaggistica e interesse alla produzione di energia da fonte rinnovabile. Il giudizio paesaggistico non può fondarsi sulla sola novità dell'opera o su una generica riduzione della qualità estetica del paesaggio; il diniego deve essere specificamente motivato e deve considerare le caratteristiche concrete del sito e dell'intervento. Nel caso concreto, la documentazione fotografica mostrava un paesaggio agricolo, con scarsa vegetazione lungo il corso d'acqua, mentre la copertura interessata risultava isolata e difficilmente percepibile anche da vicino. Il TAR ha quindi annullato in parte qua il parere della Soprintendenza e l'autorizzazione paesaggistica comunale, lasciando ferma quest'ultima per le opere già espressamente autorizzate. Le spese sono state compensate, con ripetizione del contributo unificato a carico esclusivo della Soprintendenza, il cui parere era vincolante per il Comune.
Norme richiamate
art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004
i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
La qualificazione del corso d'acqua come fosso non esclude di per sé la sua appartenenza ai corsi d'acqua tutelati; nel caso concreto, la cartografia regionale delle acque pubbliche costituiva elemento probatorio dell'esistenza del vincolo, non adeguatamente contestato dalla ricorrente.
art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004
Disciplina il parere della Soprintendenza nell'ambito dell'accertamento della compatibilità paesaggistica; il parere negativo deve essere sorretto da una motivazione concreta e specifica sull'incidenza dell'intervento.
art. 181, comma 1-quater, d.lgs. n. 42/2004
Costituisce la base normativa dell'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata per le opere eseguite e per l'installazione dei pannelli ulteriori.
Massime di principio
- In materia di autorizzazione o accertamento di compatibilità paesaggistica per impianti fotovoltaici collocati su edifici, il diniego non può fondarsi sulla mera novità dell'opera rispetto al paesaggio preesistente o su una generica affermazione di diminuzione della qualità estetica del contesto, ma deve indicare le concrete ragioni dell'incidenza paesaggistica.
- La valutazione paesaggistica relativa a impianti alimentati da fonti rinnovabili deve svolgere una comparazione effettiva e analitica tra tutela del paesaggio, caratteristiche concrete del sito, visibilità dell'intervento e interesse alla produzione di energia rinnovabile; la motivazione deve essere tanto più stringente quanto più limitata sia la percepibilità dell'opera.
- La denominazione di un corso d'acqua come "fosso" non esclude automaticamente la sua riconducibilità ai corsi d'acqua tutelati dall'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004. Quando l'amministrazione produce una cartografia pubblica che include il corso d'acqua tra quelli vincolati, grava sul privato che contesti il vincolo l'onere di fornire la prova dell'errore della cartografia.
- Quando il parere della Soprintendenza è vincolante per il Comune nel procedimento paesaggistico, l'annullamento del parere comporta l'annullamento consequenziale dell'autorizzazione paesaggistica nella parte fondata su di esso, mentre restano ferme le parti del titolo relative alle opere autonomamente autorizzate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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